Il Sindaco di un comune ha chiesto di conoscere se sia possibile reintegrare gli ex dipendenti transitati, in via definitiva dal comune dell’ente gestore dell’Ambito Territoriale Ottimale per il servizio rifiuti, l’art 19 comma 13 prevede per il per

Territorio e autonomie locali
11 Febbraio 2014
Categoria 
15.04.08 Trattamento di trasferimento
Sintesi/Massima 

In caso di reinternalizzazione di servizi deve essere prevalente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sull’interesse del singolo a transitare presso il Comune, così come sostenuto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 376/2013. Si ritiene che la soprarichiamata disposizione della legge regionale di cui all’art. 19, comma 13 non può trovare automatica applicazione, potendo codesto Ente procedere al reintegro del proprio personale solo nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i..

Testo 

Con una nota il Sindaco di un Comune ha chiesto di conoscere se sia possibile reintegrare gli ex dipendenti transitati, in via definitiva, dal comune all'ente gestore dell'Ambito territoriale Ottimale per il servizio rifiuti, tenuto conto che l'art. 19 comma 13 della legge regionale n.19/2010 prevede per il personale transitato la possibilità di rientrare, a domanda, presso l'ente e tenuto altresì conto di quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Sicilia con una deliberazione.
Al riguardo, si fa presente che la problematica relativa al reintegro dei lavoratori, già dipendenti comunali, nell'organico dell'ente a seguito della reinternalizzazione di un servizio è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza contabile. Invero, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 4/PAR/2012 del 3.2.2012, affrontando la questione con riferimento al personale di società in house ha affermato il principio secondo cui 'l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari'. Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 26 del 24.10.2012.
Tale principio di carattere generale porta a ritenere che in caso di reinternalizzazione di servizi deve essere prevalente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sull'interesse del singolo a transitare presso il Comune, così come sostenuto dalla Corte dei Conti con una deliberazione, richiamata, anche dal Comune.
Stante quanto sopra, si ritiene che la soprarichiamata disposizione della legge regionale di cui all'art. 19, comma 13 non può trovare automatica applicazione, potendo codesto Ente procedere al reintegro del proprio personale solo nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i.