Incompatibilità revisore dei conti-membro CDA consorzio intercomunale

Finanza locale
27 Febbraio 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Si configura l'ipotesi di incompatibilità prevista dal articolo 236, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, in caso di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo, del quale il comune fa parte e che gestisce, anche per conto del comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti

Testo 

Con una nota il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato che è stato segnalato un presunto caso di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, di un revisore dei conti di un comune che contestualmente riveste anche la carica di membro del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del quale fa parte lo stesso comune, determinando così una "compromissione dell'imparzialità, dell'indipendenza e dell'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti".
In ordine alla situazione rappresentata, considerata la rilevanza del caso, per il quale potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi ai sensi del richiamato articolo 236 del D. Lgs. n.267 del 2000, che è condizione sufficiente ad inibire ad un soggetto di ricoprire una carica pubblica, il predetto Dipartimento ha trasmesso la segnalazione, per il seguito di competenza.
Al riguardo, nel condividere l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si osserva quanto segue.
Dall'esame della segnalazione trasmessa, risulta che il predetto revisore dei conti, nominato dal comune per un triennio con deliberazione consiliare, è stato successivamente nominato membro del consiglio di amministrazione del predetto consorzio intercomunale, del quale fa parte il medesimo comune, con delibera dell'assemblea generale dello stesso Consorzio.
Come è noto, l'articolo 236 del decreto legislativo n.267 del 2000, che disciplina le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti degli enti locali, stabilisce al comma 1, che "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile" e al comma 3 che "i componenti degli organi di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso."
A sua volta, il richiamato articolo 2399 del codice civile, primo comma, lettera c), dispone che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono, "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che Ia controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".
Alla luce delle richiamate disposizioni, questa Amministrazione ritiene che, nel caso rappresentato, si configuri, quantomeno, l'ipotesi di incompatibilità prevista dal richiamato articolo 236, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, trattandosi di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo del quale il comune fa parte e che, peraltro, gestisce, anche per conto del comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti, di primaria importanza e di rilevante impatto economico-finanziario sul bilancio del comune.
Inoltre, tenuto conto che dalla documentazione trasmessa, risulta avviato il processo di affidamento "in house" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito, della quale fa parte tale comune, al predetto consorzio, in via di trasformazione in società di capitali, questa Amministrazione ritiene che la fattispecie in esame possa ricondursi anche all'ipotesi di incompatibilità di cui al richiamato articolo 2399, comma primo, lettera c), del codice civile.
Occorre considerare, al riguardo, che l'esercizio delle funzioni attribuite al revisore dei conti a norma dell'articolo 239 del citato decreto legislativo n.267 del 2000, come potenziate dalle recenti modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, di collaborazione, vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione economico-finanziaria dell'ente e con la previsione dell'espressione di pareri obbligatori anche in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", richiede posizione di assoluta indipendenza dell'organo di revisione ai fini della terzietà del giudizio richiesto.
Va poi considerato, in generale, il nuovo contesto normativo delineato dal recente decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, teso a valorizzare la posizione di indipendenza degli incarichi svolti presso le predette pubbliche amministrazioni e a prevenire situazioni che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
Si invita, pertanto, codesta Prefettura a sollecitare il comune in ordine all'adozione dei provvedimenti di competenza al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità venutasi a creare.