Consiglieri comunali. Art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 – Mancato rilascio elenco nominativo delle istanze di assistenza economica – Quesito.

Territorio e autonomie locali
26 Febbraio 2014
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali ex articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Richiesta di rilascio di un elenco nominativo di tutte le istanze di assistenza economica. Anche alla luce delle risoluzioni della Commissione per l’accesso ai documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che i consiglieri comunali abbiano diritto alla visione ed all’eventuale rilascio delle copie di atti detenuti da qualsiasi ufficio dell’Amministrazione.

Testo 

Con la nota che si allega in copia, inviata anche a codesta Prefettura, alcuni consiglieri del Comune di. hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione in merito alla richiesta di rilascio di un elenco nominativo di tutte le istanze di assistenza economica pervenute dall'1 gennaio 2013, con relativa data e protocollo.
Al riguardo, come già rappresentato a codesta Prefettura, con nota 8650 dell'1 giugno 2011 relativa al medesimo Comune di .., l'esercizio del diritto in parola è previsto dall'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Tale diritto è definito dal Consiglio di Stato con sentenza n.4471/05 come 'diritto soggettivo pubblico funzionalizzato', finalizzato al controllo politico – amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività e, come tale, diverso dal diritto di accesso riconosciuto ai soggetti interessati dagli artt. 22 e ss. della l. 241/90 allo scopo di predisporre la tutela di posizioni soggettive lese.
Lo statuto del Comune di ., disciplinando all'art. 17 le prerogative dei consiglieri comunali, stabilisce al comma 3 il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli enti da esso dipendenti 'tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato', rinviando ad apposito regolamento le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti.
L'art. 10 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, al comma 1 riafferma il diritto in parola, specificando, peraltro, che i consiglieri 'hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, escluse quelle riservate per legge o regolamento' ed 'hanno l'obbligo, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili, di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti'.
La Commissione di Accesso ai documenti Amministrativi con determinazione del Plenum in data 6 aprile 2011, ha ritenuto che 'i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione, essendo estraneo all'ampiezza di tale diritto qualunque divieto di ottenere notizie e informazioni su atti o documenti che possano essere qualificati segreti e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia)'.
La stessa Commissione con successiva determinazione del 10 maggio 2011, ha ribadito che 'tutti gli atti formati o detenuti dagli uffici comunali sono accessibili dal consigliere comunale, senza alcuna distinzione di settore o di materia, con la sola eccezione di quelli di natura strettamente personale e non utilizzati nell'attività amministrativa'.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali 'sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge'), riservatezza ribadita, peraltro, dal regolamento del Comune di .. (Cfr. anche T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. II, 6 aprile 2007, n. 622).
Ciò posto, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
Pertanto, anche alla luce delle risoluzioni della Commissione per l'accesso, si ritiene che i consiglieri comunali abbiano diritto, se richiesto, alla visione ed all'eventuale rilascio delle copie di atti detenuti da qualsiasi ufficio dell'Amministrazione.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione agli esponenti.