Albo pretorio On line

Territorio e autonomie locali
5 Marzo 2014
Categoria 
06.02 Pubblicazione
Sintesi/Massima 

L’art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, che ha previsto l’obbligo di istituzione dell’albo pretorio on line, non ha modificato il regime relativo alla tipologia di atti soggetti a pubblicazione. La pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipale), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici con l'intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata in copia, con la quale il .., residente nel Comune di ., ha formulato un quesito concernente la pubblicazione delle delibere di giunta comunale e le determinazioni adottate dai responsabili di settore.
Al riguardo, l'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che 'gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'; il successivo comma 5 prevede, altresì, che a decorrere dall'1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale'.
La disposizione in parola ha implicitamente modificato l'art. 124 del decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui disponeva che la pubblicazione avvenisse 'mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente .', sostituita dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando il termine di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legge n. 179, del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221, del 17 dicembre 2012, sostituendo espressamente le parole 'affissione', contenute nel citato articolo 124, con 'pubblicazione'.
Il decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, l'esigenza di pubblicità degli atti.
Si rileva, pertanto, che lo strumento informatico ha sostituito il tradizionale albo pretorio, rimanendo inalterati, sotto la nuova forma, gli obblighi di pubblicazione.
Peraltro, giova richiamare la sentenza n.1370 del 15 marzo 2006, con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che 'la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipale) ma anche le determinazioni dirigenziali'.
Anche il T.A.R. Campania, Sezione I, con sentenza n. 03090/2012 del 28 giugno 2012 ha ritenuto che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipale), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici con l'intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante.
Sempre secondo il citato Tribunale Amministrativo, la pubblicazione nel caso in cui non si richieda una notifica individuale, vale di per sé ad integrare la piena conoscenza del provvedimento e il termine per impugnare le relative determinazioni decorre al più tardi dall'ultimo giorno della relativa pubblicazione.
Inoltre, si osserva che l'inclusione delle determinazioni tra gli atti soggetti all'obbligo di pubblicazione è stata sostenuta anche dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - DIGIT PA, nelle 'Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione' ed in particolare nel 'Vademecum sulle Modalità di pubblicazione dei documenti nell'albo on line', predisposto sulla base della direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. In particolare è stato ritenuto che '. per gli enti locali .. l'attività dell'albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione', includendo tra tali atti le deliberazioni ed altri provvedimenti comunali tra cui anche le determinazioni in argomento'.
Siffatte linee guida si aggiungono a quelle, adottate con deliberazione in data 19 aprile 2007, 'in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali' che, al punto 6, dedicano appositi chiarimenti sulla 'pubblicità assicurata mediante pubblicazione all'albo pretorio'.
Pertanto, si ritiene che le deliberazioni dell'Ente, ivi comprese quelle di Giunta, e le determinazioni debbano essere rese leggibili integralmente nei termini di legge.
Si soggiunge, per completezza, che qualora emergano esigenze di riservatezza, gli atti devono essere pubblicati con i limiti prescritti dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013 e con gli accorgimenti individuati dal Garante per la protezione dei dati personali.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'esponente.