Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. La collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.