Si fa presente che l’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2012 dispone che a decorrere dal 2013 gli enti possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato con forme flessibili per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta le stesse finalità dell’anno 2009.
OGGETTO: Assunzioni a tempo determinato di personale di polizia municipale. Quesito.
Con una nota una Amministrazione ha rappresentato l'esigenza di procedere all'assunzione a tempo determinato di personale di polizia municipale per rispondere alle maggiori richieste scaturenti dall'afflusso turistico estivo. Alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 16/2012, che consentono il superamento del limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, ha chiesto di conoscere se, non avendo effettuato nel 2009 alcuna assunzione a tempo determinato per le suddette finalità, possa prendere a riferimento il 2012, anno in cui l'ente ha effettuato assunzioni a tempo determinato nel settore della polizia locale o, in alternativa, il 2002; se possa prendere a riferimento, come spesa del settore sociale, quella sostenuta nel 2009 per gli LSU; se possa adottare specifica disposizione regolamentare prevedendo una deroga al limite fissato dalla legge; nel caso di risposta negativa alle ipotesi prospettate, quale soluzione possa essere intrapresa.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convetito dalla legge n. 122/2010, come integrato dal D.L. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, dispone che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con forme flessibili, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Relativamente al caso rappresentato, si ritiene che tra le ipotesi prospettate da codesto Ente, possa ritenersi percorribile la prima. Difatti, in mancanza del dato di riferimento dell'anno 2009 sul quale calcolare il predetto limite e/o l'eventuale superamento, e di quello relativo al triennio 2007-2009, indicato dalla norma stessa qualora non si disponga del primo, si ritiene possa farsi riferimento all'anno 2012, ultimo disponibile che costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa negli esercizi successivi, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.