L’art. 3 comma 61 della legge 350/2003 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e quindi anche agli enti locali la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti. Nella fattispecie in esame non sembra che ricorrano le richiamate condizioni fissate dal citato art. 91.
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di una dipendente.
Con una nota una Prefettura ha trasmesso il quesito formulato da un Comune inteso a conoscere se sia possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una dipendente per la copertura di un posto di cat. C1 – profilo di istruttore amministrativo – vigile, mediante l'utilizzo di una graduatoria di un altro comune relativa ad un concorso per un posto di istruttore contabile. All'uopo è stato fatto presente che la suddetta dipendente è stata assunta a tempo determinato, attingendo di detta graduatoria, per coprire il posto di istruttore direttivo dell'area contabile tributaria, posto attualmente vacante a causa della sottoposizione a procedimento penale della responsabile della citata area.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che l'art. 3 comma 61, della legge 350/2003 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche agli enti locali la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.
Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, il legislatore ha individuato, quindi, nell'accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario. Detto accordo che preferibilmente deve avvenire prima della formale approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inseriti nelle medesime graduatorie.
Inoltre, come previsto dal richiamato art. 91 del Dlgs 267/2000, la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del bando di concorso. Inoltre, la graduatoria deve riguardare concorsi banditi per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale del posto che si intende ricoprire.
Relativamente alla fattispecie in esame, fermo restando che la possibilità di attingere a graduatorie di altri enti locali deve essere stabilita nel regolamento degli uffici e dei servizi, si evidenzia che il posto che si intende coprire, mediante l'utilizzo della graduatoria di cui trattasi, attiene alla particolare area della vigilanza. Infatti, il profilo richiesto è quello di istruttore amministrativo-vigile, mentre, quello relativo alla graduatoria è di istruttore contabile. Non sembra, pertanto, che ricorrano le richiamate condizioni fissate dal citato art. 91.