contratti di sponsorizzazione. La normativa di riferimento è costituita dall’art. 43, comma 1, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. La competenza è del consiglio comunale
Con la nota che si allega in copia, pervenuta tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, il comune di . ha chiesto se possa essere ricondotta alla giunta comunale la competenza in materia di contratti di sponsorizzazione.
In merito, si rileva preliminarmente, così come evidenziato dallo stesso ente che la normativa di riferimento è costituita dall'art. 43, comma 1, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce, in particolare che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
L'articolo 119 del decreto legislativo n. 267/2000, richiamando il citato articolo 43, consente nello specifico, agli enti locali, la stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, 'al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati'.
I contratti in parola, come previsti dall'articolo 43, hanno, dunque, il precipuo obiettivo di favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di economie di spesa, mentre l'art. 119, riferito agli enti locali, li finalizza, in particolare, al miglioramento dei servizi.
La collocazione dei contratti di sponsorizzazione degli enti locali sotto l'univoca disciplina di cui all'articolo 119 del d. lgs. n. 267/2000 che comprende, come detto, anche gli accordi di collaborazione e le convenzioni, ad avviso di questa Direzione Centrale non può non comportare 'la necessità di fare ricorso a procedure aperte e trasparenti al fine di individuare il soggetto con cui stipulare il contratto' (conforme T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 20/07/2006, n.2953).
Da tale processo non appare possa essere escluso il consiglio comunale quale organo di indirizzo dell'attività dell'ente, che ai sensi dell'articolo 42, del d. lgs. n. 267/2000, comma 2 lett. a) ha sia potere regolamentare sulle attività che fanno capo al comune, sia, ai sensi della successiva lett. e), la competenza in ordine 'all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione'.
Anche l'articolo 26 del codice dei contratti pubblici - d. lgs. 12.04.2006, n. 163 –, subordinando la stipula di taluni contratti di sponsorizzazione alla regolamentazione europea nell'eventualità in cui i medesimi abbiano un valore superiore a quarantamila euro, riconduce sostanzialmente tali atti alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, che, nel caso specifico, non sfuggono alla competenza del consiglio comunale titolato a dettare, tra l'altro, le disposizioni di massima per la loro conclusione.
Si rappresenta, inoltre, che compete sempre al consiglio comunale disporre in via generale, anche in sede di approvazione dei bilanci, sulle risorse di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997 per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lett. del CCNL dell'1 aprile 1999 relativo al personale dipendente.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.