ORA IL DELITTO DI ABUSO D'UFFICIO ART. 323 C.P. E' ELENCATO FRA I REATI DI MAGGIOR ALLARME SOCIALE PER IL QUALE LA CONDANNA DEFINITIVA COMPORTA L'INCANDIDABILITA' O LA DECADENZA DI DIRITTO DALLA CARICA RICOPERTA DALLA DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA- L'ENTRATA IN VIGORE SUCCESSIVA DELLA NUOVA NORMATIVA, NEL CASO IN ESAME NON CONFIGUREBBE L'IPOTESI DECADENZIALE PREVISTA.
Classifica 15900/TU/00/58 MOD Roma, 19 aprile 2013
OGGETTO: 'non doversi procedere per intervenuta prescrizione' a carico del sindaco. Art. 10 del d. lgs. 31.12.2012, n. 235 (già art. 58 T.U.O.E.L.)
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla richiesta avanzata dai consiglieri di opposizione del comune di ..... circa la sussistenza di un'ipotesi d'incandidabilità nei confronti del sindaco, nei cui confronti è stata emessa nel 2004 dal Tribunale di ..... una sentenza di condanna per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), seguita dalla sentenza della Corte d'Appello di .... del 18 febbraio 2010, che ha dichiarato 'non doversi procedere per intervenuta prescrizione'.
La normativa sull'incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali e sulle ipotesi di sospensione e decadenza di diritto da dette cariche, già contenuta negli artt. 58 e 59 del T.U.O.E.L., è ora confluita nel d. lgs. 31.12.2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in particolare agli art. 10 e 11, con un ampliamento delle ipotesi delittuose contemplate rispetto al dettato precedente.
Il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è ora elencato fra i reati di maggiore allarme sociale, previsti nell'art. 10, comma 1, lettera b) del d. lgs. 31.12.2012, n. 235, per il quale la condanna definitiva comporta l'incandidabilità o la decadenza di diritto dalla carica ricoperta dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 7 del successivo art. 11).
Al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa (5 gennaio 2013), la fattispecie sottoposta ad esame risultava definita con la citata sentenza della Corte d'Appello che ha dichiarato 'non doversi procedere per intervenuta prescrizione'. Nel caso di specie, pertanto, non è dato rinvenire il presupposto giuridico della condanna definitiva, che configurerebbe l'ipotesi decadenziale prevista dalle norme sopraccitate.
.
.