Le dimissioni volontarie si configurano come tipologia di cessazione dall'incarico diversa da quella della scadenza dell'incarico stesso per cui, ove le relative modalità non siano state disciplinate dal regolamento di contabilità dell'ente, non può intendersi come obbligatoria la permanenza in carica del revisore, anche se lo stesso è tenuto a completare le attività urgenti
Una Prefettura ha sottoposto all'attenzione il quesito posto da un comune della provincia di XXX inteso a conoscere se le dimissioni volontarie rese dal revisore dei conti siano immediatamente operative, ovvero necessitino dell'accettazione da parte del consiglio comunale. Nella nota viene precisato che il regolamento di contabilità dell'ente prevede che la cessazione dell'incarico del revisore dei conti alla cui fattispecie l'ente ritiene possa assimilarsi l'ipotesi delle dimissioni - deve essere "dichiarata con delibera di consiglio comunale" e che detto organo, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla relativa sostituzione. In ordine alla problematica rappresentata, sono state, quindi, chieste le valutazioni di questa Amministrazione. Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che l'articolo 235, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel prevedere l'ipotesi di cessazione dalla carica di revisore dei conti per dimissioni volontarie, non stabilisce alcuna particolare condizione, modalità o termine. Restano salvi eventuali condizioni, modalità o termini o diversa disciplina previsti dal regolamento di contabilità dell'ente a norma dell'art. 152, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Nel caso rappresentato risulta sia stata disciplinata dal regolamento di contabilità dell'ente l'ipotesi di cessazione dalla carica, per cui, a norma del richiamato articolo 152, comma 4, è a tale disciplina che occorre fare riferimento. In merito alla stessa, tuttavia, non risulta possibile prospettare un compiuto orientamento, non essendo a conoscenza del testo integrale della disposizione, ma solo del riportato stralcio di due articoli, che appaiono riferiti più all'ipotesi di revoca che a quella delle dimissioni volontarie. Pertanto, l'esatta portata delle disposizioni regolamentari può essere valutata dal predetto ente, attraverso l'esame degli atti e dei lavori che hanno portato all'elaborazione del Regolamento. Questa Direzione ritiene, in linea generale, che non trovi applicazione nei confronti dell'organo di revisione la specifica disciplina prevista dall'articolo 38, comma 8, del citato decreto legislativo, per le dimissioni dei consiglieri comunali, trattandosi di organi che hanno diversa natura (i consiglieri sono organo politico, mentre il revisore è organo di vigilanza e verifica), cui l'ordinamento ha previsto diversa disciplina, come, peraltro, riconosciuto dall'orientamento giurisprudenziale citato nella nota (Sentenza Tar Puglia-Lecce, n.919 del 24 maggio 2011). Parimenti, si ritiene che la fattispecie delle dimissioni volontarie configuri tipologia di cessazione dall'incarico diversa da quella della scadenza dell'incarico stesso, in ordine alla quale, a norma dell'articolo 235, comma 1, del predetto decreto legislativo, è prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6, del decreto legge 16 maggio 1994, n.293. Pertanto, sempre in linea generale e ove le relative modalità non siano state disciplinate dal regolamento di contabilità dell'ente, non sembra possa intendersi come obbligatoria, in caso di dimissioni volontarie, la permanenza in carica del revisore, anche se lo stesso è evidentemente tenuto a completare quelle attività caratterizzate da necessità o urgenza per assicurare il buon andamento dell'attività dell'ente. Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di assicurare la tempestiva ricostituzione dell'organo e l'esercizio delle relative funzioni, in linea con le disposizioni di cui ai richiamati articoli del decreto legge n.293 del 1994, ispirati al principio di continuità dell'azione amministrativa, in particolare, in prossimità di importanti scadenze per l'ente e dei connessi adempimenti posti a carico dell'organo di revisione.