OBBLIGO DI TRASPERENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Territorio e autonomie locali
31 Maggio 2013
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

SUSSISTE OBBLIGO DI TRASPARENZA PER I TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE, MA NON SUSSISTE PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI STRAORDINARIE INCARICATE DELLA GESTIONE DI ENTI SCIOLTI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO.

Testo 

Classifica
Roma, 31 maggio 2013

OGGETTO: Comune di ..... Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo
– art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 213/2012 – Quesito -

Si fa riferimento al quesito in oggetto, trasmesso dal segretario generale del comune di ...... e che ad ogni buon fine si allega in copia, con il quale sono stati chiesti alcuni chiarimenti sulle disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, introdotte con il D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
In particolare, viene evidenziato l'art. 3, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 213/2012, il quale dispone che gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubblici elettive e di governo.
In relazione a tale disposizione è stato chiesto di conoscere se tali obblighi di trasparenza valgano anche per i componenti delle commissioni straordinarie incaricate della gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
In merito a quanto rappresentato si osserva che la normativa in esame sottopone gli enti locali alla disciplina sugli obblighi di trasparenza al sussistere di due condizioni: l'appartenenza ad una determinata dimensione demografica e la titolarità di cariche pubbliche elettive.
Ciò posto, nel richiamare anche i contenuti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2013 in tema di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di enti, istituti e società si ritiene, su conforme parere espresso dal Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, all'uopo interessato, che le disposizioni della più volte citata legge n. 213/2012 non trovino applicazione nei confronti dei componenti della commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente locale, atteso che gli stessi, in quanto funzionari dello Stato, sono soggetti, in tema di trasparenza e cumulo di incarichi, alle norme dettate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Voglia codesta prefettura far pervenire analoga comunicazione all'amministrazione comunale interessata.