L’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite, indicato dal legislatore, è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". Per quanto riguarda la specifica questione degli astenuti, il regolamento dell’ente locale…. stabilisce espressamente che “i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti”.
Ciò premesso risulta dall’espressa disposizione regolamentare, peraltro analoga alla previsione contenuta nell’art. 48 del regolamento della camera dei deputati, che per il calcolo del quorum funzionale debbono essere esclusi gli astenuti; per l’approvazione di una deliberazione dovranno, pertanto, essere conteggiati i soli votanti, compresi coloro che hanno votato scheda bianca, nulla o non leggibile.