Divieto terzo mandato

Finanza locale
21 Maggio 2012
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Non può essere svolto un terzo mandato anche se tra i precedenti due incarichi ed il nuovo vi sia stata un'interruzione temporale

Testo 

L'orientamento è sempre stato quello di ritenere che il medesimo revisore non possa essere rieletto nello stesso ente per più di due volte, anche se interviene un'interruzione temporale dopo il predetto rinnovo e il nuovo incarico e ciò, al fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, con il conseguente potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale, per cui la limitazione può favorire un ricambio delle persone che apportano elementi innovativi nella gestione dell'ente locale.
L'interpretazione della norma è quella che emerge dalla formulazione letterale del disposto di legge stesso, anche nella considerazione che ove il legislatore avesse inteso prevedere un intervallo di tempo tra un ciclo di due incarichi e l'altro avrebbe indicato nella norma in modo espresso.
Tale interpretazione trova, peraltro, ulteriori elementi di fondamento laddove si osservi che per il rinnovo del sindaco e del presidente della provincia la possibilità di rielezione dopo due mandati è possibile esclusivamente se non sia consecutiva ai precedenti mandati, come previsto dal comma 2, dell'articolo 51 del Tuoel.
Altri elementi a conforto di tale aspetto si ritrovano anche dall'esame dei lavori preparatori che hanno portato alla predisposizione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel corso del quale erano state accolte alcune osservazioni in proposito proprio del Consiglio di Stato espresse in sede di adunanza generale dell'8 giugno 1990 e, quindi, in funzione consultiva. In effetti, questa Amministrazione aveva proposto, nella formulazione del testo di cui al comma 1 dell'articolo 235 del citato Tuoel, l'apposizione dell'avverbio "consecutivamente" per prevedere la possibilità di rielezione dopo due mandati consecutivi, ma fu il Consiglio di Stato a far emergere possibili incoerenze nella formulazione letterale, con la ratio della norma, inducendo questa Amministrazione a non procedere in tal senso e, pertanto, l'avverbio non fu riproposto nel testo che è ancora attualmente vigente.
In precedenza, anche il Tar Campania, con sentenza n.6087 del 12 giugno 2007 si era espresso nel cennato orientamento.