L’art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i., prevede espressamente che il dirigente di ciascuna unità organizzativa può assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria. In ciascun servizio, oltre al responsabile dell’unità organizzativa potranno sussistere dipendenti nominati responsabili di uno o più procedimenti amministrativi, operando attraverso il meccanismo della delega, una ripartizione delle competenze. Al responsabile del procedimento sono riconosciuti specifici compiti, indicati nell’art. 6 della medesima legge 241/1990, in particolare allo stesso spetta: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per l’emanazione del provvedimento finale. Il legislatore riconosce al responsabile del procedimento il ruolo di guida del procedimento amministrativo di cui assume la responsabilità, dovendo lo stesso concludere l’istruttoria in modo formale, da concretizzarsi anche mediante la predisposizione di uno schema di atto.
OGGETTO: Competenze dei dirigenti. Richiesta di parere.
Una Prefettura ha sottoposto all'esame di questo Ministero il quesito posto da un Segretario di un comune, il quale, in ragione di alcune divergenze insorte con il dirigente responsabile, ha chiesto di conoscere quale sia il soggetto competente alla verifica dei documenti propedeutici alla stipula di un contratto di appalto, se il dirigente che stipula l'atto o l'Ufficio Contratti.
Al riguardo, si premette che le problematiche relative alla gestione del personale e la risoluzione delle tematiche ad essa connesse attengono alla esclusiva competenza dell'ente locale, che provvede mediante l'adozione di appositi atti organizzativi. Difatti, come noto, la definizione della struttura organizzativa è tipica manifestazione dell'autonomia di cui gode ogni singolo ente che, attraverso lo strumento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e detta i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.
Posto quanto sopra, si fa presente che l'art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i., prevede espressamente che il dirigente di ciascuna unità organizzativa può assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché l'adozione del provvedimento finale, compatibilmente con le vigenti norme in materia di competenza nell'emanazione dei vari atti.
Nell'ambito di ciascun servizio, quindi, oltre al responsabile dell'unità organizzativa, potranno sussistere dipendenti nominati responsabili di uno o più procedimenti amministrativi, operando, attraverso il meccanismo della delega, una ripartizione delle competenze, laddove ciò sia funzionale ad uno snellimento dell'azione amministrativa.
A tal proposito, si rammenta che al responsabile del procedimento sono riconosciuti specifici compiti, indicati all'art. 6 della medesima legge 241/1990 e s.m.i.; in particolare, allo stesso spetta: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per l'emanazione del provvedimento finale; compiere tutti gli atti istruttori; curare l'indizione o indire le conferenze di servizi ex art. 14 della stessa legge 241/1990; adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione. Peraltro, detto organo non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Il legislatore, pertanto, riconosce al responsabile del procedimento il ruolo di guida del procedimento amministrativo di cui assume la responsabilità, dovendo lo stesso concludere l'istruttoria in modo formale, da concretizzarsi anche mediante la predisposizione di una schema di atto.
Delle considerazioni suesposte, si prega codesta Prefettura di voler portare a conoscenza l'Ente interessato.