– Gruppi consiliari. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
20 Aprile 2012
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art. 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista od alla coalizione di originaria appartenenza. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento sent. N. 75 del 2009) La denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli (contrassegni) a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio.

Testo 

E' stato posto un quesito tendente a conoscere se, in assenza di una specifica disciplina statutaria e regolamentare, un gruppo consiliare di opposizione possa modificare o sostituire il simbolo col quale la lista si era presentata al corpo elettorale.

La materia concernente la costituzione dei gruppi consiliari è, come noto, interamente demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38 comma 3 d.lgs.vo n. 267/2000).

Ne deriva che le problematiche relative alla costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato. Ne deriva che soltanto il consiglio comunale, nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi in tale materia, sia abilitato a fornire un'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, pronunciandosi in merito a quanto richiesto.

Nel caso di specie né lo statuto comunale, né il regolamento dettano specifiche disposizioni in materia.

Tuttavia, l'art. 17, comma 1 dello Statuto del Comune di ., prevedendo che i consiglieri si costituiscono 'di regola' nei Gruppi individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni (formulazione ribadita sostanzialmente anche dall'art. 9, comma 1 del regolamento) e stabilendo, altresì, che i consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, sembra lasciare la facoltà di operare variazioni all'interno degli schieramenti che possono dunque non corrispondere alla composizione scaturente dalle elezioni.

Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art. 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista od alla coalizione di originaria appartenenza. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento sent. N. 75 del 2009)

In linea con il principio generale secondo cui, all'elemento 'statico' dell'elezione in una lista si sovrappone quello 'dinamico', fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, sono da ritenere in genere ammissibili anche eventuali mutamenti, all'interno delle forze politiche, che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari.

Ciò premesso, la denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli (contrassegni) a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio.