Voto di astensione.

Territorio e autonomie locali
21 Giugno 2012
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite, indicato dal legislatore, è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia". Per quanto riguarda la specifica questione degli astenuti, il regolamento dell’ente locale…. stabilisce espressamente che “i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti”.
Ciò premesso risulta dall’espressa disposizione regolamentare, peraltro analoga alla previsione contenuta nell’art. 48 del regolamento della camera dei deputati, che per il calcolo del quorum funzionale debbono essere esclusi gli astenuti; per l’approvazione di una deliberazione dovranno, pertanto, essere conteggiati i soli votanti, compresi coloro che hanno votato scheda bianca, nulla o non leggibile.

Testo 

E' stato formulato un quesito in ordine al quorum deliberativo necessario ai fini della votazione delle deliberazioni del consiglio comunale, con particolare riferimento alla problematica del computo degli astenuti.
Al riguardo, sulla base degli elementi in possesso di questo ufficio si rappresenta quanto segue.
L'art. 38, comma 2, del d.lgs.vo n. 267/2000, demanda al regolamento comunale, "... nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la determinazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Unico limite, indicato dal legislatore, è che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del "terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia".
Il legislatore statale si è, quindi, limitato a stabilire una soglia minima, inderogabile, di presenze nel consiglio comunale, rimettendo all'autonomia normativa dell'ente la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, implicante anche la possibilità di stabilire maggioranze qualificate per l'adozione di determinati atti deliberativi sui quali si reputi che debba convergere un più elevato numero di consensi.
Lo statuto del comune di . agli articoli 18 e 22, stabilisce il quorum strutturale, ovvero necessario per la validità delle sedute, nella metà del numero dei consiglieri assegnati, mentre individua nella 'maggioranza assoluta dei votanti' il prevede che nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la quorum funzionale, ovvero quello necessario per la validità della votazione.
Lo stesso statuto, all'art. 22 comma 3, prevede che 'le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti'.
Inoltre, per quanto riguarda la specifica questione degli astenuti, il regolamento dell'ente locale in questione stabilisce espressamente che 'i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti'.
Ciò premesso risulta dall'espressa disposizione regolamentare, peraltro analoga alla previsione contenuta nell'art. 48 del regolamento della camera dei deputati, che per il calcolo del quorum funzionale debbono essere esclusi gli astenuti; per l'approvazione di una deliberazione dovranno, pertanto, essere conteggiati i soli votanti, compresi coloro che hanno votato scheda bianca, nulla o non leggibile.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.