Costituzione dei municipi

Territorio e autonomie locali
22 Maggio 2012
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

L’istituto delle circoscrizioni di decentramento comunale previsto dall’art. 17 del vigente TUOEL n. 267/2000 deve essere tenuto distinto da quello dei municipi disciplinato dall’art. 16 del medesimo testo unico, ancorché vi sia una coincidenza della denominazione utilizzata dall’ente.
In base a quest’ultima norma l’istituto del municipio rappresenta una soluzione istituzionale da poter attuare, mediante apposita previsione statutaria di carattere facoltativo, esclusivamente a seguito della fusione di due o più comuni contigui.
Ai fini della individuazione del numero massimo di circoscrizioni da istituire in ogni ambito territoriale il parametro da assumere non è quello della popolazione calcolata in base alla più recente rilevazione ISTAT, bensì è quello desumibile dai risultati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione legale della Repubblica che, ad oggi, risale alla data del 21 ottobre 2001 e che è stato approvato con D.P.C.M. 2 aprile 2003.

Testo 

Con riferimento alle questioni poste dal comune di .riguardanti l'accorpamento delle attuali circoscrizioni trasformandole in municipi, si concorda con quanto indicato da codesta prefettura nella nota che si riscontra.
Non vi è dubbio, infatti, che l'iniziativa assunta dal comune di . debba inquadrarsi nell'ambito dell'istituto delle circoscrizioni di decentramento comunale previsto dall'art. 17 del vigente TUOEL n. 267/2000 e non già in quello dei municipi disciplinato dall'art. 16 del medesimo testo unico, ancorché vi sia una coincidenza della denominazione utilizzata dall'ente.
In base a quest'ultima norma l'istituto del municipio rappresenta una soluzione istituzionale da poter attuare, mediante apposita previsione statutaria di carattere facoltativo, esclusivamente a seguito della fusione di due o più comuni contigui.
Nella fattispecie considerata non vi è alcuna relazione con il procedimento di fusione quale delineato dall'art.15 del d.lgs.vo n. 267/2000, - che si realizza soltanto attraverso una pluralità di fasi successive che comprendono, fra l'altro, l'adozione di una legge regionale nonché la consultazione delle popolazioni interessate - e, pertanto, il procedimento avviato nel comune di . non può che ascriversi all'istituto di cui al citato articolo 17.
Per quanto riguarda il calcolo della popolazione media delle circoscrizioni si rappresenta che, come noto, la disposizione recata dall'art.2, comma 186 lettera b), della legge n. 191/2009, in sintonia con gli indirizzi legislativi degli ultimi anni volti al contenimento dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni, ha previsto che '. i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ... hanno la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti .'.
Ai fini della individuazione del numero massimo di circoscrizioni da istituire in ogni ambito territoriale il parametro da assumere non è quello della popolazione calcolata in base alla più recente rilevazione ISTAT, bensì è quello desumibile dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione legale della Repubblica che, ad oggi, risale alla data del 21 ottobre 2001 e che è stato approvato con D.P.C.M. 2 aprile 2003.
In tali sensi, secondo cui 'la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale', depongono in maniera univoca, tra l'altro, sia la norma dell'art.2, comma 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sia l'art. 37, comma 4, del d.lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Quest'ultima norma, in particolare, seppure inserita nell'ambito della disciplina sulla composizione dei consigli comunali e provinciali, è da considerarsi espressiva di un principio di carattere generale, laddove il legislatore non abbia espressamente indicato un diversi criterio.
Ne deriva, per quanto precede, che il numero massimo delle circoscrizioni è pari al quoziente risultante dalla divisione della popolazione legale del comune di . per la popolazione media delle circoscrizioni, cioè 30.000 abitanti.