A fronte dei molteplici mutamenti politici intervenuti nel tempo nella compagine dei consiglieri, e quindi nella composizione dei gruppi, al fine di adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del dlgs 267/2000, è necessario provvedere ad una revisione complessiva delle commissioni con una deliberazione del consiglio comunale.
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta amministrazione comunale ha formulato un quesito in materia di commissioni consiliari.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se, a fronte dei molteplici mutamenti politici intervenuti nel tempo nella compagine dei consiglieri, e quindi nella composizione dei gruppi, sia necessario provvedere ad un riequilibrio generale delle commissioni consiliari permanenti originariamente costituite.
E' stato chiesto, altresì, se il consigliere che abbia cambiato gruppo, ove rivesta le funzioni di presidente di una commissione consiliare, debba continuare a svolgere tali funzioni fino al termine del mandato, ovvero se debba procedersi alla sua sostituzione.
In via preliminare si fa presente che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Il caso prospettato si inquadra nell'ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75 del 2009)
Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.
La ipotesi prospettata va pertanto inquadrata nell'ambito di un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Secondo quanto osservato dal T.A.R. Lombardia, nella sentenza n. 567/1996, il criterio proporzionale è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purchè coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo risultato concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta.
In materia di commissioni consiliari, il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale della città di . prevede all'art. 10, primo comma, che 'la ripartizione dei membri delle commissioni da parte dei singoli gruppi dovrà essere effettuata con un criterio di proporzionalità garantendo comunque a ciascun consigliere la presenza in almeno una commissione consiliare. Ciascun gruppo provvede alla designazione dei propri rappresentanti dandone comunicazione al Sindaco ed al Presidente'.
Il comma 4 dello stesso articolo dispone che 'nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Presidente del gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il Presidente del Consiglio, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale prende atto della sostituzione'.
Nel condividere l' avviso formulato dal Segretario generale di codesto ente si ritiene che, nel caso di specie, al fine di adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del dlgs 267/2000 e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, sia necessario provvedere ad una revisione complessiva delle stesse con una deliberazione del consiglio comunale che prenda atto della designazione dei consiglieri in rappresentanza dei gruppi neo costituiti e della sostituzione dei consiglieri ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata fonte regolamentare.
Si fa presente, infine, che, ad avviso dello scrivente, il disposto recato dal citato art. 10, comma 4, è applicabile anche alla ipotesi prospettata del consigliere eletto presidente di una commissione in rappresentanza di un gruppo dal quale successivamente si sia dissociato.