Appare quindi, l’impossibilità per l’Ente di procedere alla copertura del posto di Responsabile di Polizia municipale mediante l’utilizzazione della graduatoria di cui trattasi. Detta graduatoria è riferita ad una selezione interna indetta secondo la precedente disciplina, attualmente non più applicabile. Per l’eventuale affidamento al dipendente di cat. C, si richiama il disposto di cui all’art. 8 del CCNL del 14.9.2000.
OGGETTO: Facoltà assunzionali e patto di stabilità interno. Richiesta di parere.
Con una nota una Amministrazione, avendo la necessità di procedere alla copertura del posto vacante di Comandante della polizia municipale, Cat. D, ha formulato alcuni quesiti vertenti, in particolare, sulla possibilità di utilizzare, mediante scorrimento, una graduatoria relativa ad una selezione, per titoli ed esami, interamente riservata al personale interno, approvata con D.G. del 22.10.2004, tenuto conto dell'ulteriore proroga di validità delle graduatorie al 31.12.2012 disposta dall'art. 1 del D.L. 216/2011 convertito dalla L. 14/2012. E'stato, altresì, chiesto di conoscere se tale utilizzazione sia consentita alla luce delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 150/2009, e, nel caso negativo, se sia possibile attribuire al dipendente di cat. C le mansioni superiori per l'affidamento dell'incarico di responsabile di Polizia municipale, già in precedenza svolto.
Con riguardo alla validità delle graduatorie, si concorda con quanto sostenuto dall'ARAN con l'allegata risposta n. 399-4E4, circa l'impossibilità di applicare, alle procedure di selezione interna del personale, la normativa che regola la validità delle graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per l'accesso dall'esterno. La durata di una graduatoria di selezione interna deve pertanto ritenersi riferita alla singola procedura di selezione e l'utilizzazione della stessa può avvenire solo per la copertura dei posti destinati alla progressione medesima, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
Appare, quindi, evidente l'impossibilità, per codesto Ente, di procedere alla copertura del posto di Responsabile di Polizia municipale mediante l'utilizzazione della graduatoria di cui trattasi. E' stato, altresì, rilevato che detta graduatoria è riferita ad una selezione interna indetta secondo la precedente disciplina, attualmente non più applicabile; infatti, com'è noto, la riforma del lavoro pubblico avvenuta con l'emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, ha previsto, all'art. 24, nuove disposizioni secondo le quali la progressione verticale del personale può avvenire esclusivamente mediante selezione pubblica con la riserva al personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso, ed in possesso del titolo di studio richiesto dall'esterno.
Conseguentemente, come sostenuto dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Adunanza del 31.3.2010, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il richiamato D.Lgs. n. 150/2009, l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale interno.
Per quanto attiene all'eventuale affidamento al dipendente di cat. C, dell'incarico di responsabile di polizia municipale, si richiama il disposto di cui all'art. 8 del CCNL del 14.9.2000, che prevede la possibilità di conferire le mansioni superiori nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a dodici, purchè siano state avviate le procedure per la copertura del posto.