Validità della seduta di seconda convocazione.

Territorio e autonomie locali
15 Giugno 2012
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Validità della seduta di seconda convocazione. il T.A.R. Campania seppur con una risalente sentenza del 12 dicembre 1985, n. 397, ha ritenuto che “perché possa parlarsi di seduta di seconda convocazione, non è necessario che la mancanza del numero legale si sia verificata ad inizio di seduta ma può anche constatarsi in corso di seduta. In tali casi occorrerà tener presente che non si avrà seduta di seconda convocazione per quegli oggetti che siano stati rinviati oppure discussi ma non deliberati, mentre si avrà seduta di seconda convocazione per quei punti dell’ordine del giorno che non è stato possibile trattare a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale”.

Testo 

Con la nota che si allega in copia il Comune di ... ha inoltrato il quesito presentato dal consigliere comunale .. relativo ai lavori consiliari svoltisi nella seduta del 23 aprile 2012.
Con provvedimento del presidente del consiglio comunale, i consiglieri sono stati convocati per il 23/04/2012 in prima convocazione e per il 27/04/2012 in seconda convocazione. L'ordine del giorno includeva argomenti di prima e di seconda convocazione. Nella seduta del 23/04/2012, a seguito di accertata mancanza del numero legale, i lavori venivano fatti proseguire per la trattazione dei soli argomenti di seconda convocazione.
In via preliminare, si rammenta che l'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art. 38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Il regolamento consiliare del comune di . disciplina le sedute di prima e seconda convocazione rispettivamente agli articoli 56 e 57.
L'art. 56 prevede per la validità della seduta di prima convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Qualora in corso di seduta si accerti che il numero dei consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dichiara deserta la stessa -per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare-.
L'art. 57 richiede per la validità della seduta di seconda convocazione che intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio e, al comma 2, prevede che -la seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima-.
Le richiamate disposizioni regolamentari, in particolare per quel che concerne il numero minimo di consiglieri presenti alle sedute, sono coerenti con le previsioni di legge.
Sulla problematica sollevata si osserva che il T.A.R. Campania seppur con una risalente sentenza del 12 dicembre 1985, n. 397, ha ritenuto che 'perché possa parlarsi di seduta di seconda convocazione, non è necessario che la mancanza del numero legale si sia verificata ad inizio di seduta ma può anche constatarsi in corso di seduta. In tali casi occorrerà tener presente che non si avrà seduta di seconda convocazione per quegli oggetti che siano stati rinviati oppure discussi ma non deliberati, mentre si avrà seduta di seconda convocazione per quei punti dell'ordine del giorno che non è stato possibile trattare a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale'.
Pertanto, per quanto affermato in precedenza, si ritiene che la procedura adottata dall'ente sia conforme alle previsioni regolamentari.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza del comune interessato.