in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Un’eventuale modifica regolamentare che determini l’aumento del numero dei componenti della commissione elettorale comunale, disciplinata dall’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, non potrà in alcun modo trovare applicazione, atteso che la materia elettorale rientra tra quella di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione.