Un comune soggetto a patto di stabilità, ha chiesto se il limite del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009, stabilito per assunzioni a tempo determinato dalla legge 183/2011 (legge stabilità 2012) si applichi anche nel c

Territorio e autonomie locali
17 Aprile 2012
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

Le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali non soggiacciono ai limiti assunzionali posti dalle disposizioni normative in vigore, nel solo caso in cui le stesse vengano effettuate per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni politiche e referendarie, le cui spese sono poste a carico dello Stato ai sensi dell’art. 17,comma 1, della legge n. 136/1976 e s.m.i.. Viceversa, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le spese per l’organizzazione e l’attuazione delle elezioni provinciali comunali e circoscrizionali gravano direttamente sui bilanci degli interessati.

Testo 

OGGETTO: Limite di spesa per assunzioni a tempo determinato per le esigenze elettorali. Quesito.

Con una nota una Prefettura ha sottoposto all'esame di questo Ministero il quesito di un comune che, soggetto al patto di stabilità, ha chiesto di conoscere se il limite del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, stabilito per le assunzioni a tempo determinato dalla legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), si applichi anche nel caso in cui dette assunzioni siano effettuate per fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali con oneri a carico del bilancio comunale.
Al riguardo, come noto, le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali non soggiacciono ai limiti assunzionali posti dalle disposizioni normative in vigore, nel solo caso in cui le stesse vengano effettuate per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni politiche e referendarie, le cui spese sono poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 136/1976 e s.m.i..
Viceversa, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le spese per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni provinciali comunali e circoscrizionali gravano direttamente sui bilanci degli enti interessati.
Alla luce delle richiamate disposizioni, si ritiene, pertanto, che nel caso del comune, ove non risultasse sufficiente il ricorso alla prestazione di lavoro straordinario del personale dipendente, potranno essere effettuate assunzioni a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, come stabilito dalla legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).
Si prega di comunicare quanto precede all'Ente locale interessato.