Comunità montana in liquidazione. Rinvio alla norma regionale per nomina revisore

Finanza locale
16 Aprile 2013
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La disciplina dell'attività di revisione di  una comunità montana soppressa in stato di liquidazione è sottoposta alle particolari disposizioni previste dalle leggi regionali, che potrebbero configurarsi come derogatorie delle disposizioni dell'ordinamento degli enti locali

Testo 

Una Prefettura ha rappresentato che il Commissario Liquidatore di una Comunità Montana soppressa ha chiesto chiarimenti in ordine alla applicabilità delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, alle comunità montane, evidenziando che la legge regionale 24 marzo 2011, n.6, articolo 10, nel disporre la soppressione delle comunità montane e disciplinarne la gestione liquidatoria, ha previsto che l'Organo di liquidazione, per le proprie attività, può "avvalersi, mediante incarico, del professionista che, alla data di soppressione dell'ente, ricopre l'incarico di revisore dei conti".
In forza di tale disposizione regionale, era stato confermato, sino al 7 marzo 2013, l'incarico di revisore dei conti allo stesso professionista che ricopriva tale incarico nella predetta comunità montana, precisando che lo stesso aveva già svolto l'incarico nel precedente triennio 2007-2010.
In relazione alla prospettata situazione, la Prefettura, nel ravvisare il carattere di lex specialis della legge regionale n.6 del 2011, chiede l'avviso di questa Amministrazione in ordine alla applicabilità agli enti montani della regione delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale in materia di nuove modalità di scelta dei revisori dei conti e se, nella particolare fattispecie, possa essere prorogato l'incarico in corso del predetto revisore sino al 31 dicembre 2013, data di scadenza della gestione liquidatoria.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
In linea generale, le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, relative alle nuove modalità di scelta degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, si applicano anche alle comunità montane, individuate quali enti locali dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Nel caso rappresentato, dall'esame della documentazione trasmessa, risulta che trattasi di comunità montana, della quale, con legge regionale 24 marzo 2011, n.6, è stata disposta la soppressione e disciplinata la gestione liquidatoria, fino alla definitiva e formale estinzione, prevista per il 31 dicembre 2013.
Trattasi, quindi, di ente locale, in stato di liquidazione, comunque tenuto alla approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi, la cui attività e gestione, per quanto debba far riferimento ai principi dell'ordinamento degli enti locali (articolo 10, comma 5, primo periodo), risulta, tuttavia, sottoposta alle particolari disposizioni previste dalla predetta legge regionale, che si configurano o potrebbero configurarsi come derogatorie delle disposizioni dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Si segnalano, in particolare, le disposizioni previste dal citato articolo 10, comma 5, lettere a) e c), riferite alla possibilità di incaricare lo stesso professionista che ricopriva l'incarico di revisore dei conti alla data della soppressione dell'ente, che possono costituire deroga alla disciplina del predetto decreto legislativo in materia di durata dell'incarico del revisore dei conti, nonché alla possibilità di evidenziare nel bilancio di previsione l'eventuale disavanzo da ripianare, che ovviamente costituisce sostanziale deroga ai principi contabili dei bilanci degli enti locali.
In considerazione di tale particolare disciplina disposta dalla citata legge regionale, si ritiene, che, nel caso rappresentato, non trovino immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n.23 del 2012, relative alle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria e che, in merito, debba essere interessata la regione competente.