Un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ha chiesto se vi siano dei limiti temporali massimi di utilizzo di uno stesso lavoratore con un contratto di somministrazione, tenuto conto che il lavoratore che si vorrebbe continuare ad utilizzare con l

Territorio e autonomie locali
23 Maggio 2013
Categoria 
15.02.04 Tempo determinato
Sintesi/Massima 

L’art. 42 stabilisce che sono possibili 6 proroghe in 36 mesi, elevabili a 6 proroghe in 42 mesi se nei 24 mesi sono state fatte solo due proroghe. Per quanto riguarda la trasformazione del contratto a tempo determinato, l’art. 43 dispone che la trasformazione può avvenire dopo 42 mesi di somministrazione con l’agenzia e dopo 36 mesi se il periodo lavorato è presso lo stesso datore di lavoro utilizzatore. Nella fattispecie rappresentata si deve ritenere raggiunto il limite massimo di 36 mesi fissato dalla normativa, tenuto conto che il lavoratore ha svolto la sua missione per la durata di 36 mesi presso lo stesso datore di lavoro utilizzatore.

Testo 

OGGETTO: Somministrazione di lavoro e limiti temporali. Quesito.

Con riferimento alla e-mail di un Ente, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ha chiesto di conoscere se vi siano dei limiti temporali massimi di utilizzo di uno stesso lavoratore con un contratto di somministrazione, tenuto conto che il lavoratore che si vorrebbe continuare ad utilizzare con la medesima tipologia di contratto, ha già effettuato la sua attività lavorativa per un periodo di 36 mesi.
Al riguardo, occorre premettere che la legge 23.6.2012, n. 92, contenente 'Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro ...', come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 18/2012, ha voluto incidere sulla normativa riguardante il contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato d cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, trattandosi di due istituti contrattuali che rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti.
Ciò posto, si fa presente che l'art. 22, comma 2 del citato D. Lgs. n. 276/2003, prevede che 'in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6.9.2001, n. 368, per quanto compatibile, con esclusione, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e seguenti' fra cui, pertanto, anche il limite dei trentasei mesi di cui al comma 4bis dello stesso articolo 5.
Il legislatore non ha posto, quindi, un preciso limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, nella predetta materia di somministrazione di lavoro, come ribadito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 32 del 2012, restano ferme le disposizioni limitatrici introdotte dalla contrattazione collettiva. Pertanto, i limiti del contratto di somministrazione, in termini di proroga o di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, sono di esclusiva competenza del contratto dei lavoratori somministrati, ed in particolare degli artt. 42 e 43 del. CCNL del 24.7.2008.
Precisamente l'art. 42 stabilisce che sono possibili 6 proroghe in 36 mesi, elevabili a 6 proroghe in 42 mesi se nei 24 mesi sono state fatte solo due proroghe. Per quanto riguarda la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'art. 43 dispone che la trasformazione può avvenire dopo 42 mesi di somministrazione con l'agenzia e dopo 36 mesi se il periodo lavorato è presso lo stesso datore di lavoro utilizzatore.
Per quanto sopra esposto, relativamente alla fattispecie rappresentata, si deve ritenere raggiunto il limite massimo di 36 mesi fissato dalla normativa, tenuto conto che il lavoratore ha svolto la sua missione per la durata di 36 mesi presso lo stesso datore di lavoro utilizzatore.