Sedute di seconda convocazione. l’art. 38, co. 2 del dlgs. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 273, comma 6, dello stesso dlgs n. 267/2000 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito dlgs n. 267/2000 nella materia considerata. Con riferimento alle sedute di seconda convocazione l’art.127 del T.U. n.148/1915 dispone che Le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.