Accessibilità ai documenti relativi al rilascio di concessioni edilizie. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
13 Settembre 2013
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso. I permessi per costruire non sono soggetti a particolare riservatezza potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007. Nondimeno, la legge n. 241/1990, all’art. 24, comma 3, dispone che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.

Testo 

Il comune di .ha posto un quesito in ordine alla legittimità della richiesta di accesso, effettuata da un cittadino esercente la professione di geometra ad alcune concessioni edilizie, ai sensi dell'articolo 10 del TUEL n. 267/2000.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 22, comma 2 della legge n. 241/1990 prevede che 'l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza'.
In materia di enti locali, l'articolo 10 del d. lgs. n. 267/2000 dispone che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, e rinvia, altresì alla previsione regolamentare la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso che, comunque deve essere assicurato a tutti i cittadini.
Del resto, l'art. 124 del d. lgs. n. 267/2000 prevede la pubblicazione all'albo pretorio, di tutte le deliberazioni (in senso lato) del comune, che pur essendo soggetta ad una limitazione temporale, consente, tuttavia, a chiunque di prendere visione degli atti prodotti.
Nel caso specifico, occorre fare riferimento al parere della Commissione d'accesso ai documenti amministrativi del 27 marzo 2003 nonché al parere del 14 ottobre 2003 di rinvio alla decisione n. 549 del 23 maggio 1997 con la quale il Consiglio di Stato, V sezione ha riconosciuto che "in virtù dell'art. 22 della legge 241 del 1990, qualsiasi soggetto abitante nel comune ha diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione edilizia rilasciata dal sindaco".
In particolare, secondo quanto rilevato dalla Commissione d'accesso, trattandosi di diritto del cittadino di accedere ai documenti del proprio comune, la materia è soggetta non alla disciplina generale della legge n. 241/1990 ma a quella particolare della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che all'art. 31, comma 8, stabilisce che "chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto", e del d.lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art.10.
Tuttavia occorre precisare che la legge n. 1150/1942 è stata sostituita, tra le altre anche dal D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale pur non avendo riproposto il contenuto dell'articolo 31, comma 8, ha mantenuto, all'art. 20, la disposizione relativa alla pubblicità del permesso di costruire mediante affissione all'albo pretorio, ferma restando la più generale applicazione dell' articolo 10 del T.U. n. 267/2000.
I permessi per costruire, pertanto, non sono soggetti a particolare riservatezza potendo essere conosciuti da qualsiasi cittadino, ferma restando la necessità del rispetto delle linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, e ferma restando l'opportunità della valutazione in ordine alla individuazione di eventuali controinteressati che abbiano titolo ad essere avvisati con le modalità di cui all'articolo 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Tutto ciò premesso, occorre osservare, nondimeno, che la richiamata legge n. 241/1990, all'art. 24, comma 3, dispone che 'non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni'.
Tale assunto è stato confermato anche dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con delibera in data 27 febbraio 2013 con cui la stessa Commissione ha rilevato che il diritto d'accesso ai documenti riconosciuti dall'art. 22 legge n. 241/90, non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un soggetto pubblico o di un determinato servizio, nemmeno in ambito locale. Al contrario, da un lato, l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, e che va accertato caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso e, dall'altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile (Così C.d.S., Sez. VI, n. 820/98). Sul punto era nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 2283 del 29 aprile 2002, sez. IV, affermando che "anche se il diritto in questione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, rimane fermo che l'accesso agli atti della pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva...." e che "l'interesse ad esercitare il diritto d'accesso per acquisire una serie di informazioni su un particolare settore allo scopo di valutarne l'efficienza e di assumere iniziative a tutela degli utenti del servizio...mira a trasformare il diritto di accesso in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza del servizio - con il quale il richiedente finirebbe per sostituirsi agli organi deputati dall'ordinamento ad effettuare i previsti controlli"
Tant'è che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza Sez. VI, n. 117 del 12.1.2011, confermando le proprie precedenti posizioni in merito ha ribadito che se anche, nella specie, la richiesta di accesso fosse stata motivata con riferimento ad un interesse individuale puntuale, non di meno, per la mole dei documenti richiesti, l'accesso comporterebbe un controllo generalizzato e di tipo ispettivo sull'operato dell'Amministrazione.
Tanto si rappresenta con preghiera di volere partecipare il contenuto della presente all'Ente interessato.