Un Ente con popolazione di circa 400 abitanti, ha rappresentato che l’unico dipendente con profilo di vigile è andato in pensione, il costo annuo ammontava a 33.000,00, mentre la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale,

Territorio e autonomie locali
4 Luglio 2013
Categoria 
15.04.19 Trattamento di fine rapporto
Sintesi/Massima 

Quindi l’esercizio congiunto delle funzioni fondamentali costituisce un obbligo di legge che consente delle economie che progressivamente si rifletteranno anche sulla spesa del personale, in quanto, in ossequio al principio di sana gestione, l’Ente dovrà necessariamente procedere a razionalizzare le proprie strutture burocratiche, tenendo conto delle attività rese in convenzione.

Testo 

OGGETTO: Art. 14, commi 28 e segg. del D.L. n. 78/2010, modificato e integrato dall'art. 19 del d.l. 95/2012, convert. dalla legge 7.8.2012, n. 135. Spesa di personale e servizio associato di polizia municipale. Richiesta di parere.

Con una nota un Ente, con popolazione di circa 400 abitanti, ha rappresentato che l'unico dipendente con profilo di vigile è in pensione e che il costo annuo ammontava a circa 33.000,00 euro, mentre la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale, che intende rinnovare, pone in capo all'Ente stesso, a titolo di compartecipazione alle spese, un costo di 15.000,00 euro. Poiché dal consuntivo 2012, risulta che l'incidenza delle spese di personale è pari al 56,19% delle spese correnti, è stato chiesto se tale rapporto ostacoli all'adesione alla forma convenzionale per l'esercizio della predetta funzione.
Al riguardo, occorre considerare preliminarmente che l'adesione alla forma associativa per gli enti di minore dimensione risponde ad un preciso obbligo di legge, fissato dall'art. 14, commi 28 e segg. del D.L. n. 78/2010, modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convert. dalla legge 7.8.2012, n. 135, il quale stabilisce, infatti, che i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, o fino a 3000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamenti elencate al comma 27 del medesimo articolo 14.
La Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con il parere 8.10.2012, n. 426, intervenendo sulle implicazioni organizzative dell'obbligo di associazione, ha evidenziato che lo scopo perseguito dal legislatore con le previsione contenute nella richiamata normativa, è quello di migliorare l'organizzazione degli enti interessati, al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. E' evidente, quindi, che gli enti interessati alla procedura di aggregazione delle funzioni, devono individuare le modalità organizzative ottimali per raggiungere gli obiettivi di maggiore efficienza, razionalizzazione e risparmio, obiettivi sottesi alla previsione dell'esercizio associato delle funzioni.
Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che l'esercizio congiunto delle funzioni fondamentali costituisce un obbligo di legge che consente delle economie che progressivamente si rifletteranno anche sulla spesa del personale, in quanto, in ossequio al principio di sana gestione, l'Ente dovrà necessariamente procedere a razionalizzare le proprie strutture burocratiche, tenendo conto delle attività rese in convenzione.