Un comune ha chiesto la durata dell’incarico di posizione organizzativa nell’ambito della struttura organizzativa comunale che è priva di figure dirigenziali. E’ stato chiesto se alla luce della normativa contrattuale di cui all’art. 15 del CCNL

Territorio e autonomie locali
31 Luglio 2013
Categoria 
14.01 Funzioni e responsabilità
Sintesi/Massima 

Nei comuni privi di qualifica dirigenziale, quale quello di specie, le struttura organizzative di vertice, sono da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative istituite ai sensi dell’art. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Si ritiene che l’ente debba procedere ad adeguare il proprio regolamento al fine di renderlo attinente alla normativa contrattuale.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal Comune concernente la durata dell'incarico di posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa comunale che è priva di figure dirigenziali. In particolare, è stato chiesto se, alla luce della normativa contrattuale di cui all'art. 15 del CCNL 22.1.2004, sia applicabile la previsione regolamentare introdotta nel 1999 che, nel fissare la durata dell'incarico di responsabile alla scadenza del mandato del Sindaco, dispone la proroga di diritto dell'incarico stesso sino alla nuova nomina.
Al riguardo, si fa presente che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale, quale quello di specie, le strutture organizzative di vertice, espressamente istituite dal regolamento degli uffici e dei servizi, sono da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Infatti, già l'art. 8 comma 2 del CCNL 5.10.2001 ha confermato in via esclusiva la disciplina dell'art. 11 del citato CCNL 31.3.199, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative nel caso di mancanza di figure dirigenziali, anche in vigenza dell'art. 109, comma 2 del TUEL 267/2000, che, com'è noto, riconosce al sindaco, negli enti privi di dirigenti, la possibilità di attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica. Successivamente il surrichiamato art. 15 del CCNL 22.1.2004 ha chiarito, in modo definitivo, che, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dal citato art. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999.
Stante quanto sopra, si ritiene che l'ente debba procedere ad adeguare il proprio regolamento al fine di renderlo attinente alla normativa contrattuale.