La disciplina relativa alla formazione dei gruppi consiliari e, nello specifico, il numero minimo di consiglieri necessario per poter formare un nuovo gruppo consiliare deve essere prevista dalle norme statutarie e regolamentari dell’ente.
Il consigliere del comune di .. ha chiesto se possa costituirsi un nuovo gruppo, distaccato dall'originario gruppo di maggioranza, formato da due componenti.
Ciò in relazione alla previsione dell'art. 25, comma 1 dello statuto che pur prevedendo la possibilità di costituzione di nuovi gruppi formati da almeno tre componenti, ne subordina l'attuazione 'a norma di regolamento' che nella specie non è mai stato adottato.
In merito, si osserva che in linea di principio i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili.
Ciò secondo un principio fondamentale del nostro ordinamento, confermato dalla giurisprudenza (vedi TAR Lazio, sent. n. 649 del 21.07.2004) per il quale non è configurabile alcun obbligo giuridico che vincoli l'eletto al proprio partito ovvero ai propri elettori, sicché 'nulla impedisce che, nel corso della consiliatura, uno o più consiglieri abbandonino la coalizione d'origine e transitino in altra coalizione'.
In particolare, i consigli dovrebbero dotarsi di normativa regolamentare per il loro funzionamento, così come previsto dall'articolo 38, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000, e per la gestione di tutte le risorse assegnate agli stessi consigli ed ai gruppi regolarmente costituti.
Tuttavia, pur permanendo la grave carenza in ordine alla mancata adozione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, previsto, come detto, dal citato art. 38, ad avviso di questa Direzione Centrale, ciò non può considerarsi quale condizione preclusiva della disposizione statutaria, che risulta comunque immediatamente applicabile, secondo cui sono ammessi solo i gruppi formati da almeno tre consiglieri.