Diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
16 Settembre 2013
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Deve essere distinto il diritto di accesso dei consiglieri dalla disciplina di “accesso”, ma più correttamente si dovrebbe dire l’ingresso agli uffici comunali da parte sia dei privati cittadini che dei consiglieri comunali ed è importante sottolineare che si tratta di aspetti connessi ma diversi che, di conseguenza, rispondono a distinte regolamentazioni.
Pur operando in ambiti contigui, infatti, le due discipline regolamentari dovranno essere necessariamente distinte: l’una, infatti, trova il proprio fondamento nell’art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, l’altra, per quanto attiene ai consiglieri, deriva automaticamente dall’art. 43, comma 2, del medesimo T.U.O.E.L..

Testo 

Con la nota n. 2013 - 17010 del 5.06.2013, che si allega in copia, il Segretario generale del Comune di . ha posto un quesito in materia di diritto di accesso agli atti ed alle informazioni da parte dei consiglieri comunali.
Al riguardo, si rileva, che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
In merito all'individuazione di specifici giorni ed orari riservati all'accesso, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha affermato, in particolare, con parere del 12 ottobre 2010, che 'la limitazione dell'orario d'accesso agli uffici non è di per sé sola lesiva delle prerogative, ..ma è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili'.
Ciò trova conferma nell'indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. C.di S. Sez. V. n. 929/2007) secondo il quale il diritto di accesso 'non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'ente con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente .'(limite della proporzionalità e ragionevolezza delle richieste), restando ferma la 'necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all'espletamento del mandato, con le esigenze di funzionamento degli uffici'. (C.d.S., Sezione V, del 17 settembre 2010, n. 6963).
In relazione alla situazione concreta qui prospettata va distinto il diritto di accesso dei consiglieri dalla disciplina di 'accesso', ma più correttamente si dovrebbe dire l'ingresso, agli uffici comunali da parte sia dei privati cittadini che dei consiglieri comunali, ed è importante sottolineare che si tratta di aspetti connessi ma diversi che, di conseguenza, rispondono a distinte regolamentazioni.
Pur operando in ambiti contigui, infatti, le due discipline regolamentari dovranno essere necessariamente distinte: l'una, infatti, trova il proprio fondamento nell'art. 38 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, l'altra, per quanto attiene ai consiglieri, deriva automaticamente dall'art. 43, comma 2, del medesimo T.U.O.E.L..
Non può non evidenziarsi che, pur nella propria autonomia, l'ente, attraverso l'adozione di appositi regolamenti, dovrebbe individuare, tra le varie di opzioni possibili, le regole che, in concreto, meglio contemperino esigenze concorrenti, quali quelle di garanzia delle condizioni più adeguate all'espletamento del mandato da parte dei consiglieri comunali, con quelle di salvaguardia della funzionalità degli uffici e del normale espletamento del servizio da parte del personale dipendente nonché, inoltre, quella di stretta tutela della sicurezza degli uffici del personale e del patrimonio.
Si evidenzia, inoltre, che il diritto di accesso del consigliere, finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali, si differenzia dal più generale diritto di accesso riconosciuto ai singoli cittadini, come disciplinato dalla legge n. 241/1990. Tant'è che anche il TAR Toscana, Sez. I, con sentenza 11.11.2009, n. 1607 ha ritenuto opportuno sottolineare (concordando in questo con l'indicazione fornita dal Ministero dell'Interno in fattispecie analoghe) l'opportunità che l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia, si doti da un lato di apposita regolamentazione, utile a disciplinare il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni sancito dall'art. 43 comma 2 del TUEL, dall'altro di strumenti organizzativi adeguati a soddisfare le esigenze connesse con l'esercizio del diritto in questione.
Ciò posto, si prega di estendere il contenuto della presente all'Ente interessato, nelle forme che si ritengano opportune.