Un Segretario comunale di una segreteria convenzionata di un comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se ad una dipendente, già titolare di posizione organizzativa, cui è stato attribuito ad interim un altro incarico di posizione organizzativa

Territorio e autonomie locali
12 Luglio 2013
Categoria 
15.04.03 Retribuzione di posizione e di risultato
Sintesi/Massima 

Lo scrivente Ufficio, in linea con quanto sostenuto dall’ARAN, ha sempre escluso la possibilità di corrispondere al lavoratore che sia titolare di due posizioni organizzative, una doppia retribuzione di posizione. Nel caso di specie potrebbe essere attribuita esclusivamente una maggiore retribuzione di risultato che tenga conto del maggior onere di responsabilità lavorativa affidata. La retribuzione dovrà essere comunque contenuta entro il limite massimo stabilito dalla normativa contrattuale di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999, pari al 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.

Testo 

OGGETTO: corresponsione retribuzione di risultato.

Con una mail un Segretario comunale della segreteria convenzionata di un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se ad una dipendente, già titolare di posizione organizzativa, cui è stato attribuito ad interim un altro incarico di posizione organizzativa possa essere attribuita una doppia retribuzione di risultato, tenuto conto che la predetta dipendente ha fatto richiesta in tal senso.
Al riguardo, si fa presente che lo scrivente Ufficio, in linea con quanto sostenuto anche dall'Aran, ha sempre escluso la possibilità di corrispondere, al lavoratore che sia titolare di due posizioni organizzative, una doppia retribuzione di posizione, tenuto conto che non esiste alcuna previsione contrattuale che consenta una doppia attribuzione, al di fuori della speciale disciplina prevista per i servizi in convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004.
Pertanto, nel caso di specie potrebbe essere attribuita esclusivamente una maggiore retribuzione di risultato che tenga conto del maggior onere di responsabilità lavorativa affidata. Resta inteso che tale retribuzione dovrà essere, comunque, contenuta entro il limite massimo stabilito dalla normativa contrattuale di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999, pari al 25% della retribuzione di posizione connessa all'incarico attribuito.