Non sembrano ricorrere le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità nel caso di assessore presso un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed incarico di revisore dei conti presso una forma associativa nella stessa regione
Ai soggetti che nell'anno precedente hanno fatto parte della giunta di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali, di amministratore di ente pubblico o di diritto privato, di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.
Ad avviso di questa Amministrazione non sembra che la fattispecie prevista dal predetto articolo 7, comma 2, lettera a), come peraltro definita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.39 del 2013, possa riferirsi all'incarico di revisore dei conti di ente locale, né possa essere allo stesso assimilate.
Infatti, a norma del citato articolo 1, comma 2, per "incarichi amministrativi di vertice" si intendono gli incarichi di livello generale apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o altre posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, riferiti principalmente all'esercizio di competenze di amministrazione e gestione, anche se non in via esclusiva, mentre l'organo di revisione economico-finanziaria, a norma dell'articolo 239 del citato decreto legislativo n.267 del 2000, svolge funzioni di verifica e vigilanza della regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione e, come tale, si colloca in un ruolo di terzietà verso l'ente quanto alle funzioni svolte.
Si ritiene, pertanto, che nella situazione prospettata non sussistano i profili di inconferibilità dell'incarico di revisore previsti dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n.39 del 2013.