Revisore unico dell'unione. Decadenza revisori dei comuni membri

Finanza locale
24 Luglio 2013
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

A decorrere dall'affidamento dell'incarico al nuovo organo di revisione unico di un'unione, i revisori in carica nei comuni membri decadono dai rispettivi incarichi.

Testo 

Una Prefettura, nel segnalare che l'unione di comuni XXX, con nota n.2173 del 7 giugno 2013, ha chiesto un parere in merito alla procedura da seguire per il rinnovo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, il cui incarico scade il prossimo 25 ottobre, tenuto conto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, è previsto l'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, ha chiesto al riguardo l'avviso di questo Ministero.
In particolare, la predetta unione, con riferimento alle recenti disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett.m-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, chiede di conoscere se occorra nominare un nuovo revisore unico per il periodo 25 ottobre 2013-24 ottobre 2016, ovvero prorogare l'attuale revisore sino al 31 dicembre 2013 per poi procedere alla nomina di un organo collegiale e se, in tale ultima ipotesi, i revisori dei conti dei comuni dell'Unione cessano dall'incarico al momento della nomina del collegio da parte dell'Unione.
Al riguardo, si richiamano le indicazioni, circa l'applicazione delle disposizioni previste dal richiamato articolo 3, commi 1, lett.m-bis e 4-bis del decreto legge n.174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, recentemente diramate con circolare del 24 giugno 2013, visualizzabile anche sul sito internet della Direzione centrale della Finanza locale, con la quale si osserva, tra l'altro, che l'effettivo esercizio da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri e la preventiva espressa previsione statutaria in tal senso, danno luogo all'immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell'organo di revisione dell'unione, prevista dall'articolo 234, comma 3-bis del T.U.O.E.L. con decadenza del revisore unico dell'unione, ove ancora in carica.
Resta fermo che, a far data dalla decorrenza dell'incarico del nuovo organo di revisione collegiale dell'unione, a norma di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del citato decreto legge n.174 del 2012, i revisori in carica nei comuni membri decadono dai rispettivi incarichi.
Con riferimento allo specifico parere in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo del revisore unico, in scadenza il prossimo 25 ottobre, ovvero alla proroga dello stesso, si osserva che l'ordinamento, all'articolo 235, comma 1, del T.U.O.E.L., prevede la proroga dell'incarico dell'organo di revisione per il periodo massimo di 45 giorni e che, nello spirito della medesima disposizione, va assicurata la continuità dell'organo.
Pertanto, la tempistica del rinnovo dell'organo di revisione dell'unione dovrà essere adeguatamente valutata alla luce di quanto sopra esposto, tenendo conto anche delle eventuali scadenze degli adempimenti posti a carico dell'organo di revisione.