Competenza esclusiva dell'ente nei rapporti con il revisore

Finanza locale
23 Luglio 2013
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti laddove vengano riscontrate le inadempienze previste

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso, per opportuna conoscenza e per ogni conseguente valutazione, la nota del comune di XXX n.4386 dell'8 giugno 2013, con la quale il sindaco esprime alcune considerazioni in merito all'attività svolta dal revisore dei conti. In particolare, il sindaco del comune di XXX segnala che il revisore dei conti, recentemente nominato a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, un comportamento che esula dal ruolo attribuito dalla norma, soprattutto in riferimento al prescritto parere reso sul rendiconto 2012 e che, a giudizio dell'ente, si appalesa come vero e proprio ostacolo all'attività dell'Amministrazione comunale. In relazione alle questioni sollevate, il comune chiede che vengano adottati gli opportuni provvedimenti secondo quanto previsto dall'articolo 235, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Al riguardo, nel prendere atto di quanto segnalato, si rappresenta quanto segue. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziaria. Pertanto, nel precisare che il revisore del cennato comune, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco, effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare e non dalla Prefettura, come erroneamente riportato nella nota, si rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, si osserva che, a norma del citato articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) e semprechè possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza andrà valutata la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e organo di revisione economico-finanziario (Conf. TAR Piemonte, Sez. 1, n.2069-2010). Tanto presupposto, si prega la Prefettura di seguire attentamente gli sviluppi della questione e di fornire gli aggiornamenti in merito.