Terzo incarico del revisore presso lo stesso ente. Pronuncia Consiglio di Stato

Finanza locale
5 Luglio 2013
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

I revisori sono rieleggibili per una sola volta, è superata la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva sancito il divieto solo a seguito di due elezioni consecutive

Testo 

Un comune, nel comunicare che a seguito dell'estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'organo di revisione, effettuata da parte della Prefettura, è stato accertato che uno dei nominativi designati per la nomina è stato già eletto quale revisore presso lo stesso comune per due volte, dal 1997 al 2000 e dal 2000 al 2003, chiede di conoscere se, ai sensi dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il predetto nominativo sia nuovamente rieleggibile.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La problematica sottoposta all'esame concerne, in particolare, l'applicazione del disposto di cui all'articolo 235, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, il quale, nel prevedere che i revisori dei conti degli enti locali durano in carica tre anni, dispone, altresì, che gli stessi "sono rieleggibili per una sola volta".
In proposito, l'orientamento espresso da questa Amministrazione è sempre stato costante nel ritenere che il medesimo revisore non può essere rieletto nello stesso ente per più di una volta, anche se sia intervenuta una interruzione temporale dopo il predetto rinnovo.
E ciò al fine di evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, con il conseguente potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale, per cui la limitazione può favorire un ricambio delle persone che possono apportare elementi innovativi nello svolgimento del delicato incarico attribuito.
Senza poi considerare che un ricambio dei revisori può ancora meglio garantire quella posizione di terzietà e di indipendenza, che è fondamentale per l'assolvimento della funzione, soprattutto a seguito dell'estensione dei compiti e delle attribuzioni di verifica e controllo affidati.
Tale orientamento ha trovato fondamento anche nella considerazione che, ove il legislatore avesse inteso prevedere un intervallo temporale tra un ciclo di due incarichi e l'altro, l'avrebbe indicato in modo espresso.
Infatti, per il rinnovo del mandato del Sindaco e del Presidente della provincia la possibilità di rielezione dopo due mandati è espressamente disciplinata dall'articolo 51 del citato decreto legislativo n.267 del 2000.
Altri elementi a conforto di tale orientamento si rinvengono dall'esame dei lavori preparatori che hanno portato alla predisposizione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel corso dei quali erano state accolte alcune osservazioni espresse in proposito dal Consiglio di Stato con parere dell'Adunanza Generale dell'8 giugno 2000, n.87 del 2000.
In tale sede il Consiglio di Stato aveva evidenziato che la formulazione del testo dell'articolo 235, comma 1, proposta modificava l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 101 del decreto legislativo n.77 del 1995 con l'introduzione dell'avverbio "consecutivamente" e che tale modifica, volta a precisare che i revisori possono essere rieletti per due trienni consecutivi, scaduti i quali, l'esercizio della funzione non è definitivamente interdetto se non per il triennio successivo, "sembrerebbe non coerente con lo spirito e la ratio della norma di delegazione, che è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità ad libitum del revisore".
Si riporta in nota uno stralcio di tali osservazioni contenute nel citato parere dell'8 giugno 2000, reperibile anche nelle pagine del sito internet del Consiglio di Stato.
Alla luce del predetto parere, pertanto, l'avverbio "consecutivamente" non fu riproposto nel testo successivamente approvato e attualmente in vigore.
Tale orientamento era stato sostanzialmente confermato in precedenza dalla giurisprudenza (si veda TAR Campania, Napoli, sentenza n.6087 del 12 giugno 2007).
Tuttavia, va considerato che, successivamente, proprio il Consiglio di Stato, Sezione V, sia pure in sede cautelare, pronunciandosi sulla riforma dell'ordinanza del TAR Puglia di Bari, Sezione 1, n.530 del 2009, con ordinanza n.5324 del 26 ottobre 2009, ha espresso una diversa interpretazione della norma, ritenendo che "la corretta interpretazione del primo comma dell'articolo 235 del TOUEL … omissis …. porta ad escludere una terza rielezione solo quando questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale".
Dopo tale ordinanza cautelare del Consiglio di Stato si è tuttora in attesa del pronunciamento nel merito da parte del TAR Puglia di Bari sul ricorso principale, mentre lo stesso TAR Puglia di Lecce, con sentenza n.3143 del 16 dicembre 2009, ha confermato l'interpretazione espressa nella citata ordinanza.
Nel frattempo, come è noto, le nuove disposizioni di cui dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148, in materia di scelta dei revisori, prevedono che la scelta avvenga a mezzo estrazione a sorte da un apposito elenco tenuto presso il Ministero dell'interno e non più l'elezione da parte del Consiglio dell'ente.
Anche alla luce di tali nuove modalità di scelta emerge l'esigenza di un intervento normativo chiarificatore, pur se, allo stato, gli elementi interpretativi e giurisprudenziali sono quelli sopra rappresentati. 

 

 

(n.d.r. In ordine al VII Titolo, "Revisione Economica e Finanziaria", L'Amministrazione ha evidenziato che la disciplina contenuta nello schema di testo unico in esame ripete la disciplina ormai consolidata, senza apportarvi alcuna novità sostanziale.
È stato però evidenziata l'introduzione di due modifiche:
a) … omissis ..
b) nell'articolo 235, poi, che ricalca l'art. 101 del D.lgs. n.77 del 1995, è stato introdotto l'avverbio "consecutivamente" con riferimento al divieto di immediata rieleggibilità dei revisori per una sola volta: l'amministrazione ha inteso così precisare che i revisori possono durare in carica due trienni consecutivamente, scaduti i quali l'esercizio della funzione non è definitivamente interdetta se non per il triennio successivo.
….omissis …
Quanto poi all'introduzione dell'avverbio "consecutivamente" nella nuova formulazione (art. 235) dell'originario articolo 101 del D. Lgs. n.77 del 1995, essa sembrerebbe non coerente con lo spirito e la ratio della norma di delegazione, che è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità ad libitum del revisore; proprio l'autonomia, decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento dei controlli interni, massime quello di gestione.)