Identificazione dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza in sede di votazione per la nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari permanenti.

Territorio e autonomie locali
16 Settembre 2013
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. I mutamenti che modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, non possono non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.

Testo 

Si fa riferimento alla allegata nota con la quale il Sindaco del Comune di ... ha posto un quesito in ordine alla composizione delle commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, è stato chiesto se sia possibile nominare, quali rappresentanti di minoranza presso le suddette commissioni, alcuni consiglieri comunali originariamente appartenenti alla maggioranza consiliare che, nel corso della consiliatura, siano transitati all'opposizione.

Al riguardo, si fa presente, in via preliminare, che le commissioni consiliari previste adall'articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.

Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.

Il caso prospettato si inquadra nell'ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.

Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr. Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75/2009)

Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.

Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto.

E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

L'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567).

Il T.A.R. Lombardia, con la citata sentenza n. 567/1996, ha specificato, comunque, che il criterio proporzionale è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo risultato concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta.

Nel caso di specie, l'art. 4 del regolamento delle commissioni consiliari permanenti del Comune in oggetto ha previsto che le commissioni consiliari debbano essere composte da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da due dalla minoranza consiliare. Il successivo art. 5 dispone che le stesse commissioni siano costituite con provvedimento consiliare, nel rispetto della proporzionalità.

La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che esprime il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non sostengono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione.

Secondo quanto osservato dal Tar Latina, nella sentenza n. 649 del 2004, ' l'appartenenza o meno a una maggioranza consiliare è di per sé soggetta alla mutevolezza delle opinioni dei singoli consiglieri. Né si rinviene norma o principio su una possibile cristallizzazione della appartenenza alla maggioranza o alla minoranza in relazione, esemplificativamente, ad apposita dichiarazione.'

Il medesimo giudice amministrativo ha ritenuto, inoltre, che '.lo stabilire se si appartenga o meno a una maggioranza per essersi mutata idea dopo la consultazione elettorale ed, eventualmente, anche successivamente ad un già intervenuto mutamento, è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso, dovendo un mutamento ritenersi avvenuto soltanto allorquando sussistano univoci indizi nel senso.

Tanto premesso, ad avviso di questo Ufficio, la collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.

Tanto si rappresenta con preghiera di voler partecipare il contenuto della presente all'ente interessato.