Numero assessori.

Territorio e autonomie locali
13 Settembre 2013
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Qualora, a seguito di eventuali vicende contenziose, sia stato necessario ripetere le elezioni amministrative in alcune sezioni, la normativa a cui si deve fare riferimento, riguardo alla composizione degli organi dell’ente, è quella vigente alla data delle elezioni originariamente tenutesi. In quanto l’intervento giurisdizionale ha comportato solamente il rinnovo di una fase del procedimento elettorale che, a tutti gli effetti, rimane quello iniziale.

Testo 

Con la nota allegata, è stato prospettato un quesito concernente il numero massimo di assessori di cui può essere composta la giunta del Comune di ...

Il suddetto ente locale ha rinnovato i propri organi a seguito delle elezioni amministrative svoltesi a giugno del 2009. Tali elezioni, tuttavia, sono state oggetto di impugnativa giurisdizionale e la relativa vicenda contenziosa è stata decisa dal Consiglio di Stato, che ha ordinato il rinnovo delle operazioni elettorali in una sola sezione.

Tra la data delle elezioni del 2009 ed il rinnovo parziale, è entrata in vigore la legge n.42 del 2010 che, come noto, ha comportato, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, una riduzione del numero di assessori da quattro a tre, a decorrere dal 2011.

In relazione alla vicenda riguardante il rinnovo delle operazioni elettorali stabilito dal giudice amministrativo, atteso che il Comune di . conta una popolazione di circa 2400 abitanti, è stato chiesto di conoscere se il numero massimo di assessori di cui può essere composta la giunta comunale debba essere conformato alla legge n.42/2010 .

Al riguardo si rappresenta che l'intervento giurisdizionale ha comportato solamente il rinnovo di una fase del procedimento elettorale che, a tutti gli effetti, rimane quello del 2009.

Pertanto a tale data, 2009, bisogna necessariamente far riferimento per quanto riguarda la normativa sulla composizione degli organi dell'ente.

Ne consegue che le disposizioni sulla riduzione del numero dei componenti degli organi comunali, disposte con la citata legge n. 42 del 2010, troveranno applicazione, nel caso di specie, solamente a decorrere dal prossimo rinnovo del consiglio comunale che, per scadenza naturale del mandato, avverrà nel 2014.

Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune interessato.