Revisore socio e componente CDA società di servizi al comune. Rilievo nullità atti

Finanza locale
17 Luglio 2013
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Va attentamente valutata la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità del revisore in caso di rapporto intercorrente dell'ente con soggetto giuridico diverso, del quale il revisore è socio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in ragione dei poteri realmente attribuiti ed esercitati dallo stesso all'interno della società incaricata. L'eventuale presenza di vizi di legittimità o nullità nei pareri inseriti negli atti deliberativi può essere rilevata solo presso il competente organo giurisdizionale.

Testo 

Un comune ha rappresentato di essere venuto a conoscenza, a seguito della segnalazione di un cittadino, di una presunta situazione di incompatibilità del proprio revisore dei conti, che è risultato essere socio e vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società a r.l. affidataria del servizio di tenuta della contabilità IVA e altri adempimenti fiscali del comune e che detta presunta situazione di incompatibilità sarebbe venuta a cessare per la indisponibilità della predetta società a svolgere il servizio affidato con conseguente revoca dello stesso.
In relazione alla situazione rappresentata, il comune chiede di conoscere se sussiste l'ipotesi di incompatibilità segnalata e se debbano ritenersi validi i pareri espressi dal revisore fino alla rimozione dell'eventuale incompatibilità.
In proposito, si esprime il parere sulla base di un approfondimento del quadro di contesto, atteso che non si esercita attività di controllo sulla legittimità degli atti. Al riguardo, nel prendere atto che la fattispecie rappresentata è stata comunque rimossa, si concorda nel ritenere che la stessa potesse configurare ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità a norma dell'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, trattandosi di rapporto continuativo di prestazione retribuita, peraltro, relativa alla tenuta della contabilità IVA e agli adempimenti fiscali ed il revisore dei conti, a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo, è tenuto ad esercitare la vigilanza sulla regolarità dei predetti adempimenti fiscali. Tuttavia, trattandosi di rapporto intercorrente non direttamente con il nominato revisore ma con soggetto giuridico diverso, del quale il revisore e socio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, va attentamente valutata l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità in ragione dei poteri realmente attribuiti ed esercitati dallo stesso all'interno della società incaricata, non essendo tali elementi immediatamente desumibili dalle qualifiche e cariche rivestite. Pertanto, nel ritenere quantomeno inopportuna la sussistenza di qualunque rapporto, diretto o indiretto, che possa creare possibili situazioni di conflitto di interessi o compromettere la posizione di assoluta indipendenza dell'organo di revisione ai fini della terzietà del giudizio richiesto, si osserva che la verifica in ordine all'effettiva configurazione, nel caso rappresentato, dell'ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità potrà essere effettuata dall'ente alla luce degli elementi sopra segnalati e di tutti gli altri aspetti di dettaglio rinvenibili nella documentazione agli atti dell'ente. Quanto al richiesto orientamento sulla validità dei pareri espressi precedentemente dal revisore, non può che farsi richiamo ai principi generali in materia di tenuta e di legittimità degli atti amministrativi, trattandosi di pareri inseriti e a corredo di atti deliberativi formalmente approvati, per i quali l'eventuale presenza di vizi di legittimità o nullità può essere fatta solo presso il competente organo giurisdizionale.