Organo di revisione dell'unione e dei comuni membri

Finanza locale
28 Febbraio 2014
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

La ratio della disposizione che prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria sia lo stesso per l'unione e per i comuni membri è anche quella del contenimento della spesa anche in composizione collegiale.

Testo 

Una Prefettura in relazione all'accertamento del presupposto applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis e comma 4 bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, in materia di composizione dell'organo di revisione delle unioni di comuni che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, ha rappresentato la situazione delle unioni presenti nel territorio, segnalando alcune perplessità in ordine agli effetti della eventuale composizione collegiale dell'organo in questione relativamente al contenimento della spesa, posto che in due casi la funzione viene svolta presso l'unione e presso i comuni membri dallo stesso revisore unico.
Al riguardo, in ordine agli aspetti afferenti l'accertamento del presupposto applicativo delle citate disposizioni, si conferma quanto già osservato con la precedente ministeriale n.22553 del 6 febbraio 2014. In ordine alle perplessità manifestate circa gli effetti non in linea con il principio del contenimento della spesa derivanti dalla composizione collegiale dell'organo in presenza dei necessari presupposti, si osserva, preliminarmente, che, sulla base delle vigenti disposizioni, l'eventuale esercizio della funzione presso i diversi enti da parte dello stesso soggetto, costituisce affidamento di un unico incarico con conseguente corresponsione di unico compenso.
Pertanto, la composizione collegiale dell'organo, anche nel caso limite di unione costituita da soli due comuni, tenendo conto dei preesistenti n.3 incarichi (due presso ciascun comune e uno presso l'unione), non dovrebbe comportare, in linea generale, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di compensi all'organo di revisione, maggiori spese, salvo che la maggiorazione spettante al Presidente del collegio.
In ogni caso, pur se tale ipotesi dovesse verificarsi e pure se la ratio della disposizione in esame è anche quella del contenimento della spesa, si ritiene che, al verificarsi dei previsti presupposti, occorra procedere alla composizione collegiale dell'organo di revisione dell'unione e al contestuale esercizio della medesima funzione da parte dello stesso organo presso i comuni membri.