Rimborsabilità delle spese legali

Territorio e autonomie locali
12 Marzo 2014
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Anche alla luce della recente pronuncia della Sezione regionale per il Veneto della Corte dei Conti non si ravvisano tuttavia motivi per discostarsi dal proprio precedente orientamento, sia in considerazione dell'attuale situazione economica che induce ad adottare ogni possibile misura contenitiva della spesa pubblica, sia per l'ampio dibattito giurisprudenziale che, allo stato, non sembra aver prodotto un indirizzo consolidato.

Testo 

Classifica 15900/10/B/1/A Roma,

AL COMUNE DI (
E, p.c.: ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Quesito sulla rimborsabilità delle spese legali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale si chiede l'avviso di questo Ministero sul rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali, coinvolti in procedimenti giudiziari a loro carico anche se con esito assolutorio.
Al riguardo, si rappresenta che, come è noto, non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.
In passato, parte della giurisprudenza aveva ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, sulla base dell'avverarsi di alcuni presupposti, quali la sussistenza di una connessione con i compiti d'ufficio dei fatti oggetto del processo penale, la mancanza di conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza, nonché la conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione.
Secondo altri indirizzi ermeneutici, la possibilità di tale ricorso all'analogia nella materia in questione è stata preclusa.
Infatti, è stato ritenuto non pertinente il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è apparso configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non si presenta priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (cfr: sent. Cass. Civ. Sez. I n. 12645 del 25.05.2010).
Anche la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con la sentenza n. 165 del 15 ottobre 2012, ha confermato tale orientamento, al quale ha aderito anche questo Ministero, escludendo un'interpretazione estensiva della relativa disciplina prevista per i dipendenti e ritenendo anche non condivisibile la tesi dell'applicabilità, con il ricorso al procedimento analogico, dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che 'il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'.
Da ultimo, nella specifica materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione regionale per il Veneto la quale, con il parere reso in data 6 novembre 2013, ha ritenuto che debba essere rimesso al prudente apprezzamento dell'amministrazione ogni valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per poter procedere al rimborso delle predette spese legali nei confronti dei propri amministratori.
La scelta delle modalità con le quali applicare tale beneficio, secondo la predetta Sezione regionale, rientra nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità dell'amministrazione comunale e, pertanto, la decisione di provvedere o meno al rimborso dovrà essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, trattandosi di ambito riservato alle scelte dell'ente che deve osservare accorte regole di sana gestione finanziaria e contabile.
Ciò premesso, pur prendendo atto di detta recente pronuncia della Sezione regionale per il Veneto della Corte dei Conti, questa amministrazione, in assenza di un dirimente intervento legislativo, non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio precedente orientamento, sia in considerazione dell'attuale situazione economica che induce ad adottare ogni possibile misura contenitiva della spesa pubblica, sia per l'ampio dibattito giurisprudenziale che, allo stato, non sembra aver prodotto un indirizzo consolidato.