La nomina dei revisori delle società controllate dagli enti locali e delle aziende speciali è disciplinata dalla normativa di riferimento e dai rispettivi statuti
Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 31 ottobre 2013, n.126, riferite alle modalità di scelta dei revisori dei conti delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali e delle aziende speciali, ha chiesto indicazioni circa le modalità di rinnovo degli organi delle predette società o aziende in scadenza nelle more dell'emanazione della prevista disciplina attuativa.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 18, del decreto legge n.126 del 2013, prevedevano che nelle società non quotate controllate direttamente e indirettamente da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico fossero scelti mediante estrazione da un apposito elenco, demandando ad un decreto di questo Ministero la determinazione dei criteri per l'inserimento nell'elenco e delle modalità di estrazione.
Come è noto, dette disposizioni non sono più in vigore non essendo stato l'intero provvedimento convertito in legge nei termini previsti.
Conseguentemente, è venuto meno l'adempimento posto a carico di questo Ministero in ordine all'adozione del previsto decreto e, con esso, anche la rappresentata problematica applicativa riferita al periodo transitorio.
Pertanto, la nomina dei revisori delle società controllate dagli enti locali e delle aziende speciali restano disciplinate dalla normativa di riferimento e dai rispettivi statuti.
Si confermano, in ogni caso, per quanto possa risultare utile al riguardo, le indicazioni fornite con la ministeriale n.119717 del 14 dicembre 2012.