Quesito su potere di iniziativa del singolo consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
12 Marzo 2014
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Diritti dei consiglieri. Possibilità riconosciuta al singolo consigliere di esercitare il diritto di iniziativa formulando proposte di deliberazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che dovrà prevedere le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. Il successivo art. 43 stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Le fonti di autonomia locale possono prevedere la possibilità che il singolo consigliere eserciti il diritto di iniziativa formulando specifiche proposte di deliberazione.

Testo 

Si fa riferimento alle note allegate in copia, con le quali alcuni amministratori ed il Segretario Generale del Comune di .hanno formulato un quesito concernente la materia indicata in oggetto.
In particolare è stato chiesto se, in base alle fonti di autonomia normativa proprie dell'ente locale, sia possibile prevedere in capo al singolo consigliere il potere di proposta di deliberazioni consiliari.
Al riguardo, si osserva, in linea generale, che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che dovrà prevedere le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. Il successivo art. 43 stabilisce che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
In relazione alla problematica rappresentata appare dirimente la previsione recata dall'art. 8, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, che stabilisce che l'iniziativa per le deliberazioni consiliari, esercitata mediante la formulazione di un testo di deliberazione, spetta alla giunta e a ciascun consigliere.
Quanto sopra esposto induce a ritenere che la modifica statutaria prospettata, nei termini di prevedere in capo ai singoli consiglieri la possibilità di formulare proposte di deliberazioni, sia in linea con il descritto quadro normativo.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione agli esponenti.