VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI FORFETTARI ED INCREMENTO IMPORTI INDENNITA'.

Territorio e autonomie locali
19 Marzo 2014
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

PER GLI AMM.RI LOCALI CHE CHE NON SIANO LAVORATORI DIPENDENTI (AUTONOMI) PREVEDE L'AMMINISTRAZIONE LOCALE AL PAGAMENTO DI UNA CIFRA FORFETTARIA VERSATA PER QUOTE MENSILI. - E' VENUTA MENO LA FACOLTA' DI INCREMENTO DELLA MISURA DELLA INDENNITA' A SEGUITO DELL'AENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 266/2005.

Testo 

Class. n.15900/TU/086
Roma, 19 marzo 2014

OGGETTO: Artt. 82 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa riferimento alla e-mail in data 6 febbraio u.s., con la quale sono stati formulati due quesiti in materia di indennità e oneri previdenziali degli amministratori locali.
Con il primo vengono chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, da parte del comune di ... in favore del sindaco, libero professionista.
Con il secondo quesito viene chiesto di conoscere se in un comune ove l'importo dell'indennità spettante al sindaco è stata determinata sul finire degli anni '90 possa ora essere aumentato entro i limiti minimi previsti dalla legge.
Per quanto attiene al primo dei quesiti formulati, si osserva che l'art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone, al comma 2, che per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili; i criteri per la determinazione delle quote forfettarie sono stabiliti con decreto interministeriale in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
In via preliminare, si rappresenta che con l'espressione 'amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti', recata dal comma 2 del suddetto art. 86, si intendono gli amministratori locali lavoratori autonomi.
Lo stesso comma dispone inoltre che il versamento di dette quote da parte dell'ente, deve avvenire solamente al verificarsi di due fattispecie: a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica; b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica.
Conseguentemente l'amministrazione comunale interessata deve disporre il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, da conferire alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori - lavoratori autonomi erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato, per l'importo forfettario annuale, determinato sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale del 25 maggio 2001.
Le contribuzioni e gli oneri assistenziali devono essere versati dal momento di assunzione dalla carica sino al tempo in cui sono state esercitate le relative funzioni, essendo il versamento contributivo strettamente legato alla durata del mandato elettivo.
Relativamente al secondo dei quesiti formulati, si rappresenta che la facoltà per gli Enti locali di incrementare, con propria delibera, la misura delle indennità di funzione prevista dal D.M. 119/2000 è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 266/2005, il cui art. 1, comma 54, dispone 'per esigenze di coordinamento della finanza pubblica' la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali.
L'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma ha poi trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Tali disposizioni hanno fatto venir meno la possibilità per gli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata avvalorata da pareri resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, con i quali, nell'effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi sull'argomento, è stato evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal più volte citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.