Quorum previsto per la validità delle sedute nel consiglio comunale. Computo del sindaco. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
12 Febbraio 2014
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

In ordine alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n. 1109/2005 e n.1604/2011 e T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 20/05/2002, n.373).
Ciò considerato, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”, si è indotti a ritenere che sia legittimo, nel caso prospettato, includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato chiesto di conoscere se, ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale, debba essere computato anche il Sindaco.
Al riguardo, come rilevato anche da codesta Prefettura, si evidenzia che l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, in particolare, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco'.
Il regolamento sul funzionamento del consiglio del comune in oggetto nel prevedere il quorum strutturale non precisa se nel novero dei consiglieri assegnati debba essere computato o meno il sindaco.
In ordine alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n. 1109/2005 e n.1604/2011 e T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 20/05/2002, n.373).
Ciò considerato, in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula 'senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia', si è indotti a ritenere che sia legittimo, nel caso prospettato, includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco.