Addebito retta per ricovero minore in regime residenziale. – Art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
3 Marzo 2014
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Addebito retta per ricovero minore in regime residenziale. – Art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000. la disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l’articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”. Per quanto riguarda l’attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/00, all’art. 6, stabilisce il principio che essi siano imputabili all’ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.

Testo 

E' stato formulato un quesito, relativo alla competenza a sostenere l'onere economico per il mantenimento di un minore in una struttura di accoglienza.
In particolare il Dipartimento . dichiara la propria incompetenza a sostenere gli oneri di ricovero del minore, ritenendo essere competente il comune di .nel quale risulta essere la residenza della madre.
Al riguardo occorre preliminarmente osservare che la disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale 'il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore'.
Per quanto riguarda l'attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/00, all'art. 6, stabilisce il principio che essi siano imputabili all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
Anche il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, su specifica richiesta di., sulla base degli elementi in possesso, perveniva alla conclusione che l'Ente tenuto al pagamento degli oneri assistenziali fosse il Comune presso il quale il minore risultava iscritto anagraficamente insieme alla madre al momento dell'inserimento nella struttura.
Nel caso di specie, come rinvenibile dagli atti trasmessi dallo studio legale rappresentante del comune capofila per la gestione dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale Sociale cui è ricompreso il comune di ., si rileva che il Tribunale dei Minori di . competente territorialmente, con provvedimento del ., ha disposto la sospensione dei genitori dalla potestà sui figli minori, nominando loro tutore, in pari data, il Sindaco di . mentre l'inserimento del minore di cui trattasi nella struttura protetta di ., avveniva il successivo 2 luglio 2012.
La sequenza temporale degli eventi così come ricostruita, induce a ritenere che il minore, prima del ricovero in struttura protetta, fosse domiciliato presso il tutore, individuato dal Tribunale nel sindaco di .
Pertanto, considerato che la nomina del Sindaco a tutore del minore è stata disposta prima della collocazione di quest'ultimo nella struttura protetta, si ritiene che l'onere assistenziale - in virtù proprio della norma che fa risalire la residenza del minore alla residenza del tutore – possa essere imputato a ...
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione al richiedente.