INELEGGIBILITA' EX ART. 60 COMMA 1, N. 7 - ASSESSORE PROVINCIALE CANDIDATOSI ALLA CARICA DI SINDACO DI QUELL'ENTE, CHE E' TITOLARE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI "AMBIENTE" A.T.O. -

Territorio e autonomie locali
13 Giugno 2014
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

NON ESSENDO L'INTERESSATO PARTE DI UN ORGANO DEPUTATO A FUNZIONI DI CONTROLLO SUL COMUNE, MA SOLO IN FORZA DI DELEGHE CONFERITE DAL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, E' TITOLARE DI POTERI DI INGERENZA E VIGILANZA SUGLI ENTI CONSORZIATI AD ESCLUSIVA GARANZIA DELLA CORRETTA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CHE TRATTASI E QUINDI LIMITATAMENTE A DETERMINATE COMPETENZE. ATTESO CHE LA PRESENZA DELLA PROVINCIA IN SENO AGLI ORGANI DELL' A.T.O. E LE CONNESSE FUNZIONI DI VIGILANZA SONO ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE NON E' RAVVISABILE L'IPOTESI DI INELEGGIBILITA'

Testo 

Classifica 15900/TU/00/60 Roma, 13 giugno 2014

OGGETTO: Ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso l'esposto presentato da alcuni rappresentanti del ...... concernente l'asserita esistenza della causa d'ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un assessore provinciale candidatosi alla carica di sindaco di quell'ente.
Secondo la prospettazione contenuta nell'esposto, la situazione d'ineleggibilità sarebbe ipotizzabile, in quanto il predetto amministratore provinciale è titolare delle deleghe in materia di 'ambiente – A.T.O. rifiuti – servizio idrico integrato – politiche energetiche – protezione civile e rapporti con organismi di volontariato' ed, in quanto tale, sarebbe competente ad esercitare poteri di controllo sull'attività degli enti locali consorziati, ivi compreso il comune di ......
Codesta Prefettura ha altresì evidenziato di avere già dato riscontro all'esposto in parola, precisando che la verifica della condizione degli eletti compete al consiglio comunale, ex art. 41 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ha chiesto l'avviso di questo Ministero sulla questione, con particolare riferimento all'eventuale configurabilità dell'esimente di cui al successivo art. 67.
In via preliminare, si osserva che, come chiarito in giurisprudenza, le cause d'ineleggibilità sono previste allo scopo di garantire l'uguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48, comma 1, della Costituzione, rispetto a qualsiasi possibilità di captatio benevolentiae esercitabile dal candidato o di metus potestatis nei confronti dello stesso e la loro violazione determina l'invalidità dell'elezione del soggetto ineleggibile, che non abbia tempestivamente rimosso la causa ostativa alla candidatura. Il fondamento costituzionale della previsione delle ipotesi d'ineleggibilità alla carica di amministratore locale va anche ravvisato nell'art. 51, comma 1, della Costituzione, dal quale si desume che il diritto di accesso alle cariche elettive non è incondizionato, ma può essere esercitato solo in presenza dei -requisiti stabiliti dalla legge- (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
È stato, inoltre, puntualizzato che le previsioni di cause ostative all'assunzione del mandato elettivo, sostanziandosi in una limitazione al diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, sono di stretta interpretazione e sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, pari o superiore (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504).
In tale contesto, l'ineleggibilità de qua deve essere circoscritta agli organi esercenti un controllo sistematico e generalizzato sull'amministrazione comunale, che siano a ciò istituzionalmente preposti, vale a dire che abbiano tale funzione come esclusiva o prevalente.
D'altro canto, la finalità della norma è quella di non far coincidere le persone del controllore e del controllato, in modo da impedire un'influenza sul corpo elettorale che possa alterare la parità tra i candidati. Ne deriva che il rischio dell'inquinamento della competizione elettorale non può riguardare i soggetti che facciano parte di enti di amministrazione attiva ovvero che abbiano una mera ingerenza o vigilanza su talune attività del comune. Ciò che rileva è, invece, l'esercizio di una -istituzionale funzione di amministrazione di controllo (dove il termine 'istituzionale' non può essere equivalente a 'predisposto per legge', essendo evidente che ogni forma di vigilanza, ingerenza o controllo deve essere prevista e disciplinata)- (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 15 aprile 2005, n. 7925; Id., sentenza 25 gennaio 2001, n. 1073; Corte di Appello di Bari, Sezione I Civile, sentenza 19 settembre 2006, n. 835).
Nel caso di specie, l'interessato non fa parte di un organo istituzionalmente deputato all'esercizio di generalizzate funzioni di controllo sul comune di ...., nel senso sopra delineato, ma, in forza delle deleghe conferitegli dal presidente dell'Amministrazione provinciale, è titolare di poteri di ingerenza e vigilanza sugli enti consorziati, ad esclusiva garanzia della corretta erogazione dei servizi di che trattasi e, quindi, limitatamente a determinate competenze.
Del resto, pur nell'eventualità in cui si intendesse accedere ad una diversa interpretazione, la prospettata causa ostativa all'assunzione del mandato elettivo resterebbe comunque esclusa in virtù della richiamata esimente di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 267 del 2000, atteso che la presenza della provincia in seno agli organi dell'A.T.O. e le connesse funzioni di vigilanza sono espressamente previste dalla legislazione regionale menzionata nell'esposto in oggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che -il divieto di eleggibilità già in astratto non ricorre nei confronti di coloro che coprono cariche amministrative in enti nei quali la partecipazione di amministratori provinciali o comunali è prevista dalla legge che ne disciplina l'organizzazione- (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 4 maggio 1993, n. 5179; Id., sentenza 3 agosto 1988, n. 4810).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che, nella fattispecie, non sia ravvisabile l'ipotesi d'ineleggibilità in questione.

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