Il segretario di un comune ha chiesto di conoscere a chi spetti svolgere le funzioni di accompagnamento degli alunni dalla discesa dello scuolabus al portone di ingresso della scuola, cui si accede attraversando il giardino della scuola stessa.

Territorio e autonomie locali
23 Giugno 2014
Categoria 
15.06.03 Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
Sintesi/Massima 

Nel caso di specie l’adozione di una simile previsione regolamentare risulterebbe necessaria e complementare, all’analoga previsione adottata da codesto comune in sede di regolamentazione del trasporto scolastico, al fine di assicurare senza soluzione di continuità, la vigilanza degli alunni dalla discesa dallo scuolabus spettante all’accompagnatore, e l’ingresso nel giardino della scuola, spettante al soggetto individuato nel predetto regolamento scolastico, anche con profilo di ausiliario.

Testo 

OGGETTO: trasporto scolastico. Obblighi di vigilanza ingresso e uscita dal plesso scolastico.

Con una nota il Segretario di un Comune ha chiesto di conoscere a chi spetti svolgere le funzioni di accompagnamento degli alunni dalla discesa dello scuolabus al portone di ingresso della scuola, cui si accede attraversando il giardino della scuola stessa, tenuto conto che il regolamento interno relativo al trasporto scolastico comunale dispone che i compiti dell'autista e dell'accompagnatore si esauriscono nelle sole mansioni di guida e in quelle connesse durante il trasporto.
Al riguardo, si fa presente, in via generale, che, secondo il principio enucleato dalla giurisprudenza, grava sulla pubblica amministrazione che svolge un servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni l'adozione di tutte le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori (Cfr. Corte di Cass. sez III civ. n. 23464/2010)
Ciò si deve ritenere valevole sia nella fase del trasporto vero e proprio, sia in quella di discesa degli alunni, qualora tra detta discesa e l'ingresso nella scuola vi sia un tragitto da effettuare, come nella fattispecie in esame. Infatti, la pubblica amministrazione, anche in tali casi, dovrà porre in essere tutte le accortezze necessarie per salvaguardare la tutela dei minori.
Si deve, tuttavia, considerare, che la normativa relativa al sistema scolastico assegna alla Scuola (personale docente, personale Ata e Dirigente) il dovere di sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. Tale obbligo è stato esteso dalla giurisprudenza dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita.
Conseguentemente, si è dell'avviso che l'attribuzione dei compiti relativi alla sorveglianza e all'accoglienza degli alunni al limite di pertinenza della sede scolastica, ivi compresi quelli che raggiungono la scuola tramite lo scuolabus, deve essere fissata nell'apposito regolamentato di istituto, redatto al fine di disciplinare l'organizzazione interna del servizio scolastico, tenuto conto dei bisogni derivanti dalle condizioni strutturali ed ambientali del plesso scolastico, delle caratteristiche degli alunni, anche portatori di handicap, nonché delle risorse umane disponibili.
Relativamente al caso di specie, l'adozione di una simile previsione regolamentare risulterebbe necessaria e complementare, all'analoga previsione adottata da codesto Comune in sede di regolamentazione del trasporto scolastico, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la vigilanza degli alunni dalla discesa dallo scuolabus, spettante all'accompagnatore, e l'ingresso nel giardino della scuola, spettante al soggetto individuato nel predetto regolamento scolastico, anche con profilo di ausiliario.
Tale soluzione appare coerente con la necessità di garantire la continua sorveglianza da parte dell'accompagnatore degli alunni a lui affidati e ancora presenti all'interno dello scuolabus.