INDENNITA' ALL'ASSESSORE VICESINDACO

Territorio e autonomie locali
20 Giugno 2014
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

ALL'ASSESSORE CHE SOSTITUISCE IL SINDACO SPETTA L'INDENNITA' DI FUNZIONE PARI A QUELLA DEL SINDACO SOLO PER IL PERIODO IN CUI ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE, NONCHE' I PERMESSI RELATIVI ALL'ART. 79. RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI IN MATERIA DI STATUS, DA PARTE DELL'ENTE EX ART 136 L.56/2014

Testo 

Class. n.15900/TU/00/82-84 Roma, 20 giugno 2014

Oggetto: Comune di .... . Artt. 82-84 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alle richieste formulate dal comune in oggetto, con messaggio di posta certificata in data 7 marzo u.s., ad ogni buon fine allegate in copia, con le quali sono richiesti chiarimenti in merito alla quantificazione dell'indennità da corrispondere al vicesindaco, nonché il rimborso delle spese sostenute dall'amministratore in questione per le missioni effettuate in nome e per conto dell'Ente al di fuori del territorio comunale.
Viene rappresentato che a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 è stata nuovamente introdotta nei comuni fino a 3000 la presenza di due assessori, si chiede di conoscere se sia possibili attribuire all'assessore nominato vicesindaco un'indennità nella misura del 15 % rispetto a quella prevista per il sindaco.
Al riguardo si richiamano le circolari del 4 e 24 aprile u.s. di questo Dipartimento, con la quale sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
Nelle menzionate circolari, nel rappresentare che l'art. 1, comma 135, della citata legge ha modificato la composizione del numero dei componenti delle giunte e dei consigli comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, viene precisato che la figura del vicesindaco dovrà essere individuata nell'ambito dei due assessori previsti dalla richiamata normativa, che avranno diritto ad una indennità di carica parametrata a quella del sindaco.
In merito alle funzioni svolte dal vice sindaco il Consiglio di Stato (Sez. I, par. n. 501 del 14.06.2001) ha specificato che il vicesindaco, da un punto di vista funzionale '.è il 'vicario' del sindaco, cioè l'organo persona-fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di mancanza, assenza o impedimento' e, nel caso di rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.
Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene che all'assessore che sarà incaricato di sostituire il sindaco, spetterà, per il solo periodo in cui sarà designato ad esercitare le funzioni vicarie, l'indennità di funzione pari a quella spettante al sindaco, nonché i permessi relativi di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si richiama inoltre l'art. 136 della citata Legge 56/2014 il quale dispone, per i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma precedente, la necessità di provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, tra cui anche il rimborso delle spese sostenute dal vicesindaco per le missioni effettuate in nome e per conto dell'Ente, al di fuori del territorio comunale, spostamenti, o autorizzati dal sindaco o in forza della sua posizione di vicario dello stesso.
L'amministratore interessato, dovrà fare richiesta di tale rimborso all'ente di appartenenza, corredata da valida documentazione quali; fatture di spesa carburante, pedaggi autostradali, biglietti di viaggio, eventualmente in possesso.