Surroga consigliere primo dei non eletti. Ai sensi del citato art. 64, comma 2, è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, “qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.” Alla luce delle argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nel parere n. 2755 del 13 luglio 2005, reso in ordine all’art. 64 del decreto legislativo n. 267/00, a suo tempo diramato da questo Dipartimento con circolare n. 5 del 13 settembre 2005, è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista.