Deposito atti concernenti l’o.d.g. del consiglio comunale del 24.09.2014.

Territorio e autonomie locali
27 Ottobre 2014
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Deposito atti concernenti l’o.d.g. del consiglio comunale. in carenza di specifica disposizioni regolamentari e nelle more della loro adozione, si ritiene che il deposito della documentazione per la presa visione dei consiglieri, debba avvenire contestualmente alla notifica dell’avviso di convocazione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto un parere in ordine alla questione segnalata dai consiglieri di minoranza del Comune di ., i quali lamentano che la documentazione correlata agli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale verrebbe posta a disposizione per la visione dei consiglieri non in tempo utile per la loro corretta valutazione.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che le disposizioni regolamentari, attengono al diritto di accesso dei consiglieri comunali che viene esercitato nell'ambito del più generale diritto all'informazione e alla trasparenza.
Infatti, 'occorre .. ricordare che la disponibilità dei documenti relativi agli argomenti da discutere in consiglio comunale, costituendo una formalità d'adempiere d'ufficio, da parte dell'apparato municipale, non coincide con lo speciale diritto d'accesso previsto da ultimo dall'articolo 43, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha contenuto più ampio, comprendendo "tutte le notizie e le informazioni in . possesso' degli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato, ottenibili a seguito di un atto d'iniziativa del singolo consigliere comunale' (cfr. T.A.R. Puglia, sent. n. 351 del 18.02.2009).
La prassi invalsa presso il Comune di depositare la documentazione, in assenza di specifico regolamento, a partire dalla mattina precedente la seduta del consiglio sembra ispirarsi 'al previgente articolo 292 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato dal regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per il quale nessuna proposta può, nelle tornate periodiche ordinarie, essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata' (cfr. la già citata sentenza TAR Puglia).
Nel caso di specie, fermo restando che il termine temporale di cui al soppresso art. 292 del T.U. n. 148/1915 non potrebbe essere più ritenuto quale parametro adeguato per la corretta informazione dei consiglieri, appare comunque necessaria l'adozione di specifica normativa regolamentare ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00, che scandisca puntualmente i tempi di deposito della documentazione correlata alla discussione ed all'approvazione delle questioni sottoposte al consiglio comunale. Tale normativa, così come rilevato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con sentenza n. 00326/2012 'assolve a quel fondamentale diritto di adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da discutere che connota il funzionamento di tutti gli organi collegiali privati (es.: art. 2366 cod. civ. inerente le formalità di convocazione delle assemblee societarie) e pubblici'.
Pertanto, in carenza di specifica disposizioni regolamentari e nelle more della loro adozione, concordando con codesta Prefettura, si ritiene che il deposito della documentazione per la presa visione dei consiglieri, debba avvenire contestualmente alla notifica dell'avviso di convocazione.